Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31635 del 07/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31635 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Dettori Rosella, nata a Lanusei 1’11.7.64
avverso la ordinanza del Tribunale di Lanusei del 5.8.14

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Visto il parere scritto del P.G. dr. Giulio Romano, che ha chiesto una declaratoria di
inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Il provvedimento qui impugnato
è quello con cui il Tribunale, in veste di Giudice per l’Esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata dalla ricorrente – di sospensione dell’ordine di demolizione avente ad oggetto un
manufatto di proprietà della stessa.
2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, l’interessata ha proposto ricorso, tramite
difensore, deducendo:

Data Udienza: 07/04/2015

violazione di legge e vizio della motivazione conseguente alla mancata
1)
considerazione, da parte del giudice, delle ragioni svolte dalla ricorrente. Quest’ultima, infatti,
aveva fatto presente la propria estraneità all’abuso edilizio da ascrivere solo al suo dante causa
il quale, però, al momento della cessione dell’immobile, non le aveva rivelato la pendenza del
procedimento per il reato edilizio. Tutto ciò, si fa notare, è stato ignorato dal giudice che si è
limitato a citare un precedente della giurisprudenza di legittimità;
2) violazione dell’art. 27 cost. Si fa notare, infatti, che la responsabilità penale è
personale mentre, nella specie, le conseguenze del reato ricadono su persona terza estranea
all’illecito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato perché la decisione impugnata non ha
3. Motivi della decisione
fatto che applicare le norme vigenti e la costante interpretazione ad esse data dalla
giurisprudenza di legittimità.
Il fatto che la ricorrente sia estranea al reato edilizio non è stato ignorato ma – come
detto attraverso la citazione di una massima di giurisprudenza — è irrilevante ai fini dedotti (sospensione

dell’ordine di demolizione).

Anche molto di recente (sez. III, 26.2.14, Attardi, Rv. 259802), infatti, questa S.C. ha avuto modo
di precisare che l’esecuzione dell’ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito
dell’accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, «non è escluso dall’alienazione
del manufatto abusivo a terzi, anche se intervenuta anteriormente all’ordine medesimo». Ciò
discende dal fatto che l’ordine di demolizione ha carattere reale (non personale) sì che ricade
direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi
intercorsi.
Ne consegue che l’acquirente, se estraneo all’abuso, potrà rivalersi nei confronti del
venditore a seguito dell’avvenuta demolizione (in tal senso, si veda anche Sez. III, 21.10.09, Arrigoni, Rv.
245403).

D’altro canto, deve anche tenersi presente che la legislazione (art. 30 D.P.R. 380/01)
prevede una pubblicazione della pendenza del procedimento solo per le ipotesi di lottizzazione
abusiva.
Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 7 aprile 2015
Il Presidente

La ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

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