Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31634 del 07/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31634 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Gambacurta Massimiiano, nato a Roma il 17.2.75
imputato D.P.R. 380/01

avverso la ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Viterbo del 14.4.14

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Visto il parere scritto del P.G. dr. Fulvio Baldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con l’ordinanza impugnata, il
G.i.p., nella veste di Giudice per l’Esecuzione, ha respinto l’istanza di rimessione in termini
avanzata dal ricorrente per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna n.
496/10 emesso nei suoi confronti.

Data Udienza: 07/04/2015

2. Motivi del ricorso
tramite difensore deducendo:

Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso,

2) violazione di legge e mancanza di motivazione sul rilievo che la notifica del
decreto per “compiuta giacenza” non assicura la conoscenza effettiva del provvedimento dal
momento che la riforma del 2005 (I. n. 60), in materia di restituzione in termini, ha stabilito
una presunzione di “non conoscenza” del procedimento stabilendo che, mentre la notifica al
difensore di fiducia è del tutto equiparabile a quella all’imputato, quelle dell’estratto
contumaciale o del decreto penale di condanna al difensore di ufficio non sono idonee a
provare di per sé la conoscenza del provvedimento/procedimento, salvo che la conoscenza non
emerga aliunde
n. 40250/07; Sez. III, n. 35865/07; Sez. IV, n. 28079/07);

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione

Il ricorso è fondato come meglio si precisa qui di seguito.

Quanto al primo motivo, la mancata presenza nel fascicolo di atti inviati dal giudice a
quo degli atti di riferimento impedisce un esame della fondatezza della doglianza.

Va, tuttavia, sottolineato che il problema è superato dal fatto che il secondo motivo è
fondato ed assorbente.
Come asserito proprio da questa terza sezione in una fattispecie analoga, in tema di
restituzione del termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, «la regolarità
formale della notificazione è idonea ad integrare la prova della effettiva conoscenza dell’atto
solo ove la stessa avvenga a mani dell’interessato, non incombendo su quest’ultimo l’onere di
allegare esplicitamente le ragioni determinative della mancata conoscenza (sez. III, 21.1.14, Lisotti,
Rv. 258919).
Ove ciò non bastasse, in replica alla tesi del G.i.p. (che, nel respingere l’istanza di
rimessione in termini, ha evocato la notifica dell’atto al difensore) si deve anche ricordare che neppure la
notifica della sentenza contumaciale al difensore d’ufficio è idonea a dimostrare la certa ed
effettiva conoscenza delle vicende del processo da parte dell’imputato e la scelta volontaria di
non prendervi parte, (salvo che tale conoscenza non emerga “aliunde”, nel senso che si dimostri che il difensore
d’ufficio é riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lo stesso)
(Sez. I, 2.10.07, Esposito, Rv. 238048).

In buona sostanza, proprio in conformità con lo spirito della riforma di cui alla legge n.
60/05, si può tranquillamente affermare che è illegittimo il provvedimento di rigetto
dell’istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna
fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione dell’atto in quanto detta
notifica, se non effettuata a mani dell’interessato, non può essere, di per sé sola, ritenuta
«prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario», tanto più, ove quest’ultimo
affermi di non averla ricevuta, deducendo a sostegno motivi idonei. Ed infatti, l’art. 175,
comma 2,c.p.p. – come modificato dal D.L. n. 17 del 2005, conv. con modi?. nella legge n. 60 del 2005 – ha
sostituito alla prova della non conoscenza del procedimento – che in passato doveva essere
fornita dall’interessato – una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza, «ponendo, in
tal modo, a carico del giudice l’onere di reperire agli atti l’eventuale prova positiva e, più in
generale, di accertare se l’interessato abbia avuto effettivamente conoscenza del
2

1) violazione di legge per omessa notifica del decreto penale al difensore di
fiducia nominato dal Gambacurta. Si sostiene, infatti, che il decreto è stato notificato al
difensore di ufficio sebbene il Gambacurta avesse nominato un difensore di fiducia sin dal
9.12.10, quindi, prima del decreto penale di condanna;

provvedimento e abbia volontariamente e consapevolmente rinunciato a proporre
opposizione»(Sez. IV, 12.1.12, Amendola, Rv. 252669).
Consegue da quanto precede la palese violazione di legge da cui è affetto il
provvedimento impugnato che, quindi, deve essere annullato senza rinvio con restituzione
degli atti al Tribunale di Viterbo.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Così deciso il 7 aprile 2015
Il Presidente

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Viterbo.

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