Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31633 del 07/04/2015
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31633 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: DI NICOLA VITO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Macrì Filomena, nata a Benestare il 30/11/1959
avverso la sentenza del 13/05/2014 del Tribunale di Locri;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Lette
le
conclusioni
del
Procuratore
Generale
che
ha
chiesto
l’annullamento senza rinvio limitatamente alla mancata concessione della
sospensione condizionale della pena che richiede di statuire nei confronti della
ricorrente;
Data Udienza: 07/04/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Filomena Macrì ricorre per cassazione impugnando la sentenza emessa in
data 13 maggio 2014 dal tribunale di Locri che, su accordo delle parti, ha
applicato alla ricorrente la pena di mesi tre e giorni dieci di arresto ed euro
4.371,00 di ammenda per reati urbanistici.
2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza la ricorrente articola, tramite il
articoli 444, comma 3, e 546 cod. proc. pen. in relazione all’art. 163 cod. pen.
per avere il tribunale, senza alcuna motivazione, applicato la pena patteggiata
che era stata tuttavia subordinata alla concessione del beneficio della
sospensione condizionale, che il giudice non ha disposto, omettendo peraltro
qualsiasi motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
2. Quando la parte, nel formulare la richiesta di patteggiamento, subordini
l’efficacia del patto alla concessione della sospensione condizionale della pena, “il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa,
rigetta la richiesta” (art. 444, comma 3, cod. proc. pen.).
Nel caso di specie, non risulta dal verbale di udienza, cui era allegato
l’accordo delle parti, che l’imputata avesse subordinato il patto alla concessione
della pena sospesa.
Risulta invece che le parti avevano chiesto al giudice di ratificare un accordo
sulla pena, la cui efficacia non era subordinata alla richiesta di concessione della
sospensione condizionale, pure concordata tra le parti.
Perciò il tribunale non doveva affatto rigettare la richiesta di
patteggiamento, qualora avesse ritenuto di non concedere la sospensione
condizionale della pena, ma su tale richiesta aveva comunque un obbligo di
pronuncia perché essa, sia pur scindibile rispetto al patto, aveva formato oggetto
di specifica e concorde istanza delle parti.
3.
Infatti la sospensione condizionale della pena stabilita all’esito di
patteggiamento può essere concessa sia quando le parti abbiano subordinato alla
concessione del beneficio il patto sul “quantum” della pena da applicare, sia
quando le stesse abbiano devoluto la questione al giudice in maniera esplicita e
specifica perché il giudice deve comunque valutare l’espressa istanza di
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difensore, un unico motivo di gravame con il quale deduce la violazione degli
concessione del beneficio (Sez. 3, n. 40232 del 14/07/2004, Caso, Rv. 230178;
Sez. 1, n. 9228 del 14/02/2008, Giannelli, Rv. 239180).
Nel caso di specie, il difetto di pronuncia è rilevante posto che l’imputata
era comunque nelle condizioni per godere della sospensione.
In siffatto caso, ferma restando la validità del patto stipulato dalle parti, la
sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al
tribunale di Locri per una nuova pronuncia sull’istanza di patteggiamento, che
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione atti al tribunale
di Locri.
Così deciso il 07/04/2015
tenga conto della richiesta di concessione dei benefici di legge.