Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31630 del 19/03/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31630 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Tudurachi Claudiu, nato a Bacau (Romania) il 31.5.74
indagato art. 44 D.P.R. 380/01
avverso la ordinanza del Tribunale, Sezione per il Riesame dell’1.10.14
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del
ricorso
Sentito il difensore
l’accoglimento del ricorso;

dell’indagato avv. Alessandro Tetti, che ha insistito per

RITENUTO IN FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Nei confronti del ricorrente, è
stato disposto il sequestro preventivo di un immobile, che si trova su un terreno di proprietà
dello stesso Tudurachi,.
Con il provvedimento qui impugnato, il Tribunale ha respinto la richiesta dì riesame
proposta contro il decreto con il quale il G.i.p., convalidato il sequestro preventivo operato di
urgenza dalla P.G., ha disposto il sequestro dell’immobile.

Data Udienza: 19/03/2015

Avverso tale decisione, il sig. Tudurachi ha proposto ricorso,
2. Motivi del ricorso
tramite difensore, deducendo:
1) erronea applicazione dell’art. 321 c.p.p. in quanto:
1.1 il sequestro non è stato disposto dagli ufficiali di P.G., così come prescritto dalla
norma e (replicandosi a quanto detto dal Tribunale a riguardo), si fa notare che, ferma restando
l’autonomia del provvedimento impugnato rispetto alla convalida, è un fatto che il verbale è il
provvedimento sul quale l’a.g. è chiamata a pronunciarsi in ordine alla validità e, nella specie,
come detto, esso non era conforme alla norma perché non eseguito da ufficiali di P.G;
1.2 la replica del Tribunale circa la sussistenza di esigenze cautelari, pur in presenza di
un immobile ultimato, non è corretta perché la stessa giurisprudenza di legittimità (su. 17178/12)
ha precisato che la consumazione del reato di abuso edilizio non attiene alla possibilità di
utilizzazione di quanto illecitamente realizzato e, comunque, nella specie, il Tribunale – così
come il G.i.p. – non ha riscontrato una concreta ed attuale violazione del carico urbanistico.
la difesa aveva evidenziato che l’immobile era stato acquistato così com’era e,
1.3
quindi, il Tudurachi era estraneo ai fatti di causa;
2) omessa motivazione circa la illegittimità della nomina di custode giudiziario.
Sul punto, il Tribunale ha replicato che la questione non poteva essere oggetto di competenza
del Tribunale ma, a riguardo, esiste una pronuncia di questa S.C. che, invece, ammette che le
questioni afferenti la nomina del custode rientrano tra quelle di cui deve e può occuparsi il
Tribunale, Sezione per il Riesame (sez. v, 25118/12);
3) violazione del principio di determinatezza in relazione all’oggetto del sequestro
dal momento che, nell’ordinanza di convalida, le particelle catastali del terreno ove si trova
l’immobile abusivo sono state individuate in maniera corretta rispetto a quelle indicate nel
verbale di sequestro che costituisce l’atto prodromico all’emanazione della ordinanza stessa.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.
precisati.

Motivi della decisione –

Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito

3.1. (quanto al primo motivo). Il primo profilo (secondo cui il sottoscrittore del verbale non era
evidenziato nel presente motivo è decisamente privo di pregio.
A prescindere dal rilievo che la questione è dedotta in modo generico ed indimostrato, è
un fatto che, quand’anche fosse stato vero quanto asserito, è però certo che, per la mancanza
di tale qualità, non è prevista alcuna sanzione di nullità (cosa di non poco rilievo in un sistema ove vige il
principio della tassatività delle nullità) né di inefficacia (visto che l’u.co del 321 prevede la perdita di efficacia solo

un ufficiale di P.G.)

per la intempestiva richiesta di convalida).

In ogni caso, opportunamente anche i giudici di merito, nella specie, sottolineano
l’assoluta autonomia dei provvedimenti. Il Tribunale, nella specie, era chiamato a pronunciarsi
sulla ordinanza cautelare del G.i.p. e non sul verbale di sequestro. In una materia anche più
“sensibile” come quella della libertà personale può ben accadere che l’arresto non sia
convalidato, perché disposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge, ma che sia ugualmente
emettibile la ordinanza cautelare del G.i.p.. Analogamente, perciò, a tutto concedere,
l’eventuale vizio del verbale di sequestro qui denunciato, sarebbe irrilevante a fronte
dell’autonoma misura ablativa disposta dal giudice.
E’, ugualmente, irrilevante la precisazione finale del ricorrente circa il fatto che egli
aveva acquistato l’immobile già in quelle condizioni e, quindi, doveva essere considerato
estraneo alla realizzazione degli abusi. Come giustamente obiettato anche dal Tribunale,
infatti, qui non si sta discutendo di gravi di colpevolezza ma solo di indizi circa la esistenza di
un reato.
L’unico aspetto del primo motivo meritevole di considerazione riguarda quello relativo
alla prova di un pericolo concreto di aggravio del carico urbanistico. Trattandosi, infatti, di
immobile ultimato, pur essendo possibile adottare il sequestro preventivo, occorre che la libera
2

Non merita, invece accoglimento il secondo
3.2. (quanto al secondo motivo).
motivo per l’agevole considerazione che essa si caratterizza per genericità. Che la nomina del
custode sia stata «erroneamente formalizzata» (v. ult riga penultimo f. ricorso) è meramente asserito e,
comunque, lo stesso precedente giurisprudenziale evocato dal ricorrente non è pertinente
perché, in quel caso, il rilievo dato al profilo formale di cui si va discutendo (nomina del custode)
era stata necessariamente presa in considerazione dalla Corte perché presentava ripercussioni
sotto il profilo delle esigenze cautelari alla cui garanzia il sequestro era finalizzato (in quel
caso – Sez. V, 8.5.12, Minischetti, Rv. 253223 — si era affermato che era ben possibile intervenire sulla
nomina del custode “al fine di garantire le esigenze cautelari sottese”).
Nella specie, la questione del ricorrente risulta sfornita di qualsivoglia motivazione sì da
apparire meramente formale e priva di risvolti pratici ai fini della completa esplicazione dei
diritti difensivi.
3.3. (quanto al terzo motivo). Infine, anche la questione relativa alla individuazione
del bene da sequestrare può essere considerata alquanto formale ed oziosa. Fermo restando
che – va ribadito – oggetto del presente ricorso è l’ordinanza del G.i.p. e non il verbale di
sequestro, è ben possibile che, tra il verbale e l’ordinanza, sussistano delle differenze
determinate da imprecise indicazioni iniziali, rettifiche successive e/o errori materiali ma ciò
risulta del tutto irrilevante nella misura in cui l’eventuale discrasia non abbia comportato una
lesione concreta di un diritto.
Nel caso specifico, neppure il ricorrente spiega in cosa si sia sostanziato il danno
conseguente alla imprecisione denunciata e, comunque, risulta efficace la replica del Tribunale
che, a riguardo, ha fatto notare come sia stata «proprio la difesa a sostenere che, nel
provvedimento impugnato sono riportati gli esatti dati catasta/i».
Alla luce di quanto precede si impone il preannunciato annullamento dell’ordinanza
impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Roma.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Annulla il provvedimento impugnato – limitatamente alle esigenze cautelari – con rinvio al
Tribunale di Roma.
Così deciso il 19 marzo 2015
Il Presidente

disponibilità di esso possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del
territorio ed incidere sul “carico urbanistico”. All’uopo, però, occorre che il pregiudizio sia
valutato «avendo riguardo agli indici della consistenza dell’insediamento edilizio, del numero
dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare nonché della
domanda di strutture e di opere collettive» (sez. III, 24.11.11, Susinno, Rv. 252016). Nel caso in esame,
la replica offerta dai giudici di merito sul punto, risulta alquanto evanescente risolvendosi in un
richiamo a quanto detto dal G.i.p., il quale in proposito, ha semplicemente richiamato
l’attenzione sull’«equlibrio urbanistico ed ambientale del territorio» difettando in tale richiamo
qualsiasi indicazione circa la concretezza del pericolo assunto. Sotto tale profilo, quindi, si
registra una sostanziale mancanza di motivazione che legittima la doglianza qui formulata ed il
conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata, in parte qua.

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