Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3163 del 11/12/2012
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3163 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO
SENTENZA
su ricorso proposto da:
TONNICCHI MASSIMILIANO nato il 07/04/1980, avverso la
sentenza del 16/03/2012 DEL Tribunale di Roma;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale Dott. Edoardo Scardaccione che ha
concluso per l’inammissibilità;
udito il difensore avv.to Salvatore Caldarella che ha concluso
rimettendosi ai motivi del ricorso
FATTO e DIRITTO
1. TONNICCHI Massimiliano, dopo aver proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 16/03/2012
dalla Corte di Appello di Roma, con atto pervenuto in data
6/06/2012, dichiarava di rinunciare al suddetto ricorso che, pertanto,
Data Udienza: 11/12/2012
a norma dell’art. 591/1 lett. d) cod. proc. peri, va dichiarato
inammissibile.
Alla suddetta declaratoria, consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in E 500,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di
E 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle