Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31629 del 19/03/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31629 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di Costanzo Maria Carmen, nato a Cuba il 29.3.66
imputato art. 44 D.P.R. 380/01

avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia, del 29.5.14

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Visto il parere scritto del P.G. dr. Gabriele Mazzotta, che ha chiesto l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

Il ricorso ha ad oggetto
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato l’ordinanza del Tribunale che, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di
sospensione dell’ordine di demolizione emesso dal P.M. con riferimento all’immobile occupato
dalla ricorrente ed alla parte di esso facente capo al proprio marito.
2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, la signora Di Costanzo ha proposto
ricorso, tramite difensore, deducendo:

Data Udienza: 19/03/2015

S

1) violazione della legge processuale per mancanza di motivazione sull’istanza
con la quale la ricorrente aveva chiesto il rinvio dell’udienza camerate fissata per l’incidente di
esecuzione e motivata con un legittimo impedimento della ricorrente;
2) vizio motivazionale circa l’ambito di applicazione della demolizione (che,
secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere circoscritto alla sola porzione di immobile facente
capo al di lei marito);

Quest’ultima conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto a

quelli residui.
Ed infatti, né nel provvedimento impugnato, né nel verbale (ove il giudice si è limitato a
riservarsi) si rinviene traccia di motivazione in ordine alla mancata considerazione della istanza
di rinvio per legittimo impedimento della parte.
Ferma restando la discrezionalità del giudice di merito di disattenderla, l’istanza avrebbe
dovuto, comunque, essere presa in considerazione per la semplice ragione che, se il legislatore
ha previsto che la trattazione dell’incidente di esecuzione avvenga con il rito ex art. 127 c.p.p.
nel contraddittorio, è stato, appunto, per dare spazio alle possibilità difensive tra le quali quella
– per la parte – di essere sentita dal giudice.
Pertanto, di fronte ad una istanza nella quale la parte rappresentava (e documentava) un
impedimento a comparire ed, al contempo, la volontà di “esporre di persona” le proprie
ragioni, il giudice avrebbe dovuto spiegare, con apprezzamento in fatto motivato logicamente,
perché quella istanza doveva essere respinta (cosa, invece, qui avvenuta praticamente de plano).
La decisione qui impugnata è, quindi, viziata per violazione del diritto di difesa e, come
tale deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.

Così deciso il 19 marzo 2015
Il Presidente

mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di sospensione della
3)
demolizione motivata con le gravi condizioni di salute della ricorrente e con il pericolo che la
demolizione dei manufatti abusivi del coniuge compromettesse la stabilità dell’immobile della
ricorrente.

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