Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31625 del 09/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31625 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BASILE ANGELO N. IL 01/01/1939
avverso la sentenza n. 731/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
27/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 09/05/2013
P.
Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 9 maggio 2013
Il Consigliere est.
Angelo Basile propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 27/04/2012 che
ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen.
Nel ricorso si lamenta violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione con
riferimento ai rilievi svolti ed alla richiesta di rinnovazione del dibattimento.
I rilievi svolti sono privi di specificazione, con riguardo agli elementi di fatto idonei a consentire
una diversa valutazione dei fatti, ed infondati quanto al dedotto motivo di mancata assunzione delle
prove di cui si è chiesta l’acquisizione, avendone la Corte argomentato l’irrilevanza, per effetto
dell’oggetto della prova, già acquisto al processo tramite la deposizione del teste.
La genericità del ricorso, che risulta volto esclusivamente a contrapporre una propria versione dei
fatti a quanto valutato dai giudici di merito, impone l’accertamento di inammissibilità.