Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31622 del 09/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31622 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TARATUFOLO SERGIO N. IL 13/06/1988
avverso la sentenza n. 4344/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 09/05/2013

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 9 maggio 2013

La difesa di Sergio Taratufolo propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma
del 20/09/2012 che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui
all’art. 73 D.P.R. n. 309/90, e disposto la confisca della somma in sequestro.
Nel ricorso si lamenta vizio di motivazione sulla mancata concessione dell’attenuante di cui al
comma 5 della norma incriminatrice nonché sulla correlazione dell’intera somma rinvenuta
all’attività illecita attribuita.
I rilievo svolti risultano manifestamente infondati, in ragione della mancata allegazione degli
specifici elementi di valutazione rimessi all’esame della Corte, e da questa ingiustamente trascurati,
a fronte di un’articolata argomentazione volta a sorreggere entrambi i punti della decisione
impugnati.
In particolare l’attenuante è stata esclusa per la notevole quantità e varietà della droga rinvenuta nel
possesso dell’interessato, che attesta un notevole livello di traffico, e la confisca è stata disposta
potendo trarre dall’elemento relativo all’entità del traffico, e dalla mancata allegazione della
provenienza lecita di anche solo di parte della somma.
La genericità del ricorso, nella parte in cui non si rapporta alle giustificazioni rese nella pronuncia e
non risulta alla stessa collegato, impone l’accertamento di inammissibilità.
P.
Q. m.

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