Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31621 del 09/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31621 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE MEDICIS CORINNA N. IL 25/06/1969
avverso la sentenza n. 10102/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 09/05/2013

La difesa di Corinna De Medicis propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma
del 16/07/2012 che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui
all’art. 392 cod. pen.
Nel ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità.
Il rilievo svolto risulta inammissibile riguardano motivi non consentiti, poiché in esso si prospettano
le deduzioni di fatto superate dalle diverse conclusioni raggiunte dalla pronuncia.
Nel ricorso si ignorano i riferimenti a circostanze concrete, desumibili dagli atti sui quali le
deduzioni del giudice risultano fondate, con particolare riferimento all’ammissione dell’interessata
sull’uso dei locali consentito alla denunciante, ancorché formalmente esulanti da quelli condotti in
comodato, perché ad essi strettamente funzionali.
L’impugnazione, non confrontandosi con l’intero complesso della motivazione, si risolve quindi in
una sollecitazione a nuove valutazioni di merito, rivelandosi pertanto inammissibile.
P.

Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 9 maggio 2013

Il Priid4e

Vista la memoria depositata dalla difesa il 26/02/2013, che richiama quanto già espresso in ricorso;

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