Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31620 del 19/03/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 31620 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Meliani Michele, nato a Montespertoli il 12.12.58
imputato art. 44/ c D.P.R. 380/01

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 16.1.14
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Giulio Romano, che ha chiesto una declaratoria
di inammissibilità;
Sentito il difensore dell’imputato, avv. Giancarlo Ferri, in sostituzione dell’ avv. Alberto
Migliorini, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato Il ricorrente, chiamato
inizialmente a rispondere di più abusi edilizi, con la sentenza impugnata, si è visto dichiarare
la estinzione per prescrizione di parte di essi e ribadire la condanna per le ulteriori due
infrazioni consistite nella realizzazione di una casetta in legno delle dimensioni di mt. 3×2,90
ed altezza 1,80 nonché una tettoia di mt. 3,70×3,70 ed altezza di mt. 2,12 con copertura in
cannuccio e lastre di policarbonato.

Data Udienza: 19/03/2015

2. Motivi del ricorso difensore, deducendo:

Avverso tale decisione, egli ha proposto ricorso, tramite

mancata applicazione dell’art. 47 c.p. perché l’imputato è incorso in un
2)
incolpevole errore di fatto nell’ignorare la necessità del permesso di costruire posto che si
trattava di manufatti di modestissime dimensioni. In particolare, la casetta è di quelle che
vengono vendute nei centri commerciali e non era ancorata al suolo mentre la tettoia è un
semplice riparo, poggiata su quattro pali, per la quale è difficile immaginare che necessiti di
permesso di costruire;
3) mancato apprezzamento del principio di inoffensività. Come appena detto, le
opere in questioni erano modestissime ma la stessa sentenza di primo grado ha riconosciuto
che la loro realizzazione, non solo, non aveva causato alcun danno all’ambiente circostante
ma, al contrario, aveva procurato delle migliorie;
4) violazione di legge nella mancata pronuncia di estinzione per prescrizione
anche delle due ipotesi criminose residue (di cui ingenuamente l’imputato ha ammesso la paternità)
perché esse preesistevano di sicuro all’epoca dell’accertamento sì che, ai fini del computo del
dies a quo per la prescrizione, si sarebbe dovuti risalire nel tempo ad un’epoca prossima
all’epoca di acquisto dell’azienda agricola da parte dell’imputato, vale a dire nel 2008.
Notoriamente, nel dubbio circa l’epoca di realizzazione dell’opera abusiva, si deve applicare il
favor rei.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.
Motivi della decisione considerazione.

Il primo motivo di ricorso appare meritevole di

Non vi sono, infatti, né coerenza logica né rispetto delle formule normative ( art. 129 comma
nel fatto di avere il giudicante motivato la esclusione della responsabilità del ricorrente
sulla base della verosimiglianza dell’ipotesi che le altre costruzioni fossero state realizzate da
diversi soggetti ed avere, poi, pronunciato una sentenza di non luogo a procedere per la causa
estintiva della prescrizione piuttosto che per non avere, egli, commesso il fatto (così come
2 c.p.p.)

espressamente previsto dal comma 2 dell’art. 129 c.p.p.).

Tra l’altro, sempre a tale proposito, nella motivazione impugnata, si riscontra una
ulteriore illogicità manifesta di ragionamento nel momento in cui la “probabilità” che quelle
edificazioni risalissero «ad epoca pregressa, probabilmente anteriore all’acquisto del terreno da
parte del Meliani» è stata ritenuta idonea a giustificare la esclusione della responsabilità
dell’imputato (sia pure – come appena detto – con formula errata) ma, al contempo, non è stata presa
in considerazione l’ulteriore eventualità che anche le casette oggetto di imputazione, pur
risalendo certamente ad epoca successiva all’acquisto da parte del Meliani (ammissivo sul punto),
fossero state collocate in epoca prossima all’acquisto stesso sì che ricorresse, quindi, la
“probabilità” di una loro realizzazione in epoca anteriore alla data di accertamento. Ed infatti,
non vi è alcuna certezza circa l’epoca della collocazione delle due casette mentre è sicuro che
esse preesistevano alla data del loro rinvenimento in sede di controlli.
Rammentato, perciò, che, per orientamento costante di questa S.C., quando vi sia
incertezza circa il tempus commissi delicti, il termine di decorrenza va computato secondo il
maggior vantaggio per l’imputato (Sez. III, 3.12.09, Ilacqua, Rv. 246229; Sez. III, 17.10.07, Cilia, Rv. 238850; Sez. II,
19.1.05, Della Libera, Rv. 230731; Sez. III, 15.6.98, Rv. 211962), nel caso in esame, i giudici di merito avrebbero
2

violazione di legge perché il processo aveva accertato che le ulteriori
1)
violazioni edilizie contestate all’imputato, per le quali è stata dichiarata la prescrizione, in
realtà erano state realizzate da altra persona sì che l’imputato avrebbe dovuto essere
prosciolto per non aver commesso il fatto;

dovuto applicare lo stesso criterio dubitativo utilizzato con riferimento alle altre opere e,
ritenere che il Meliani (peraltro, lealmente reo confesso) avesse apposto le due casette in epoca
prossima all’acquisto del terreno (cosa, peraltro, coerente anche con la logica visto che le casette rientravano
nelle migliorie apportate dall’imputato al sito – così come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado -).

La fondatezza del predetto motivo è assorbente rispetto agli altri e, legittimando (S.U.
l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, consente a questa
S.C. di considerare che, in ogni caso, medio tempore, il reato ascritto all’imputato si è estinto
per prescrizione.
Per l’effetto, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per
sopraggiunta estinzione per prescrizione.
22.3.05, Bracale, Rv. 231164)

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 19 marzo 2015
Il Presidente

P.Q.M.

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