Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3162 del 18/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3162 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ODORNI SILVIO N. IL 21/09/1945
avverso la sentenza n. 5641/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 29/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
dito il Procuratore Generale in persona del Dott.
ha concluso per

civile, l’Avv

Data Udienza: 18/09/2013

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Oscar
Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato

Svolgimento del processo

Con sentenza del 29.5.2012, la Corte d’Appello di Bologna confermava
la decisione di primo grado che aveva condannato Odorni Silvio alla pena di
anni di anni quattro mesi otto di reclusione e € 1500 di multa per il reato di
rapina aggravata in concorso.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo: 1) la violazione
dell’art.606 lett.c) e) c.p.p., per inosservanza di norme processuali stabilite a
pena di nullità e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al
diniego dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore
impedito a raggiungere tempestivamente la sede della Corte a causa del
terremoto del 29.5.2012 e della conseguente richiesta di concessione di rinvio
o quanto meno di differimento dell’orario di udienza; 2) la violazione
dell’art.606 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della
motivazione in relazione agli elementi probatori indicati in maniera del tutto
apodittica nella presenza dell’imputato presso l’abitazione del Cova, e al
possesso (presunto) da parte sua del telecomando di accesso al compendio
immobiliare ove era occultata la refurtiva, alla partecipazione concorsuale al
reato, alla derubricazione del reato in quello di ricettazione; 3) la violazione
dell’art.606 lette) c.p.p., per mancanza e manifesta illogicità della
motivazione, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti
generiche, e al trattamento sanzionatorio.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

inammissibile.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo ricorso è manifestamente infondato.
Risulta dagli atti del procedimento – che questa Corte può esaminare
(anche indipendentemente dalle innovazioni contenute dalla legge n.46 del
2006) essendo state dedotte violazioni di natura processuale sulle quali il
giudice di legittimità è giudice del fatto – che l’udienza iniziata alle ore 9,55

si è conclusa alle ore 11,28 e che con l’istanza presentata in data 28.5.2012
veniva avanzata richiesta di differimento dell’ora di apertura dell’udienza
dopo le ore 10,30 per difficoltà dell’Odorni a raggiungere la sede della Corte
per motivi di trasporto. Dal verbale di udienza risulta che alle ore 9,55
entrambi gli imputati erano presenti, e pertanto l’udienza ha avuto
regolarmente luogo.
2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione
in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di rapina in concorso,
attesa la illogicità di alcune argomentazioni al riguardo sviluppate. La
censura è del tutto inammissibile posto che con il motivo in questione si
muovono non già precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo
doglianze di merito, non condividendosi dal ricorrente le conclusioni attinte
ed anzi proponendosi versioni più persuasive di quelle dispiegate nella
sentenza impugnata. La Corte di merito, nelle attente pagine riservate
all’esame dei motivi d’appello (v.pagg.3-5 della sentenza), con motivazione
congrua ed esente da evidenti vizi logici ha illustrato le ragioni per cui non
appariva attendibile le versione alternativa avanzata dalla difesa, “del resto
non espressamente emergente da alcun atto”, e non era configurabile il reato
di ricettazione anziché quello di rapina in concorso, mentre il fatto che
l’imputato insieme ad altro correo fosse stato sorpreso (in ora notturna, e
poche ore dopo la rapina) dagli operanti all’interno di un capannone ove era
stato ricoverato l’autotreno (e la merce in esso contenuta) oggetto della
rapina, e in possesso del telecomando utilizzato per accedere al luogo ove era
nascosta la refurtiva (prosciutti) ancora da scaricare, era chiaro indice

2

dell’accordo preventivo intervenuto tra i correi, e quindi del concorso
dell’imputato nel reato di rapina come allo stesso contestato.
3. Il terzo motivo è generico e consiste in una mera reiterazione dei
motivi dell’atto d’appello, ai quali – contrariamente a quanto sostenuto in
ricorso – la Corte ha risposto con motivazione congrua ed esente a vizi logici,
evidenziando, in particolare, per quanto riguarda il diniego delle attenuanti

plurimi e gravi precedenti da cui l’imputato era gravato e considerata la
gravità e violenza del fatto (il conducente del camion era stato aggredito e
legato nottetempo mentre tornava al suo mezzo in un’area di servizio sulla
Al, quindi ulteriormente minacciato con armi e malmenato dopo il blocco
del motore effettuato a distanza dalla società di sorveglianza, che aveva
rilevato la deviazione del camion con sistema GPS). Si tratta di
considerazioni ampiamente giustificative del diniego, che le censure del
ricorrente non valgono minimamente a scalfire.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/ 2000), nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata
in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così a ierato, il 18.9.2013.
Il • nsì iere estensore
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Il Presiderf?
Ciro Pe
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generiche, che le stesse non potevano essere concesse in considerazione dei

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