Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3162 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3162 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
1. BALUARE ION nato il 15/05/1968;
2. BORDONARO GIUSEPPE nato il 20/03/1946;
3. CASAZZA GAETANO nato il 20/09/1959;
4. GIORGIO ANTONINO nato il 08/11/1955;
5. LA BARBA ROBERTO nato il 09/07/1966;
6. MACHMACHI ABDERRAHIM nato il 09/07/1981;
7. PATRASCU VLOREL nato il 01/12/1973;
8. TANTSIFT MOUHSINE nato il 16/01/1973;
avverso la sentenza del 09/11/2011 della Corte di Appello di
Torino;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale Dott. Edoardo Scardaccione che
ha concluso per il rigetto;

1

Data Udienza: 11/12/2012

FATTO
1. Con sentenza del 9/11/2011, la Corte di Appello di Torino,
sull’appello proposto dagli imputati avverso la sentenza pronunciata
in data 13/01/2011 dal g.u.p. del tribunale della medesima città, così

– quanto a BALAURE lon, lo assolveva dal reato sub 32) e
rideterminava la pena in anni uno, mesi dieci e gg venti di
reclusione ed E 492,00 di multa per una serie di furti aggravati
(capi sub 21a; 23a; 28; 35; 38; 41) ed un falso (capo sub 57);
– quanto a BORDONARO Giuseppe confermava la sentenza
impugnata con la quale era stato condannato alla pena di anni
sei, mesi otto e giorni sei ed 8.200,00 di multa per una serie
di

riciclaggi

di

auto

rubate

(capi

sub

11;

18;20;22;24;28;31;33;36;39;44;48;51;54), ricettazioni, furti e
falsi;
– quanto a CASAZZA Gaetano, riqualificava i reati di ricettazione
di cui ai capi 25b) e 27b) come favoreggiamento reale ed il
reato di furto aggravato di cui al capo 20 come ricettazione e
rideterminava la pena in anni due, giorni venti ed 1.800,00
di multa;
– quanto a GIORGIO Antonino, confermava la sentenza nella
parte in cui lo aveva ritenuto colpevole del reato di
ricettazione di cui al capo 43 e rideterminava la pena in anni
uno, mesi otto di reclusione ed E 1.600,00 di multa;
quanto a LA BARBA Roberto, riqualificava il reato di
ricettazione di cui al capo 43) come favoreggiamento reale, e
rideterminava la pena in mesi dieci di reclusione;

2

decideva:

- quanto a MACHMACHI Abderrahim confermava la sentenza
con la quale era stato ritenuto colpevole dei reati di riciclaggio
(capo sub 11) e ricettazione di un’auto (capo sub 16);
– quanto a PATRASCU Vlorel, riteneva la continuazione fra i reati
ricettazioni: capo sub 25a); 27a)] e quello giudicato con
sentenza del Tribunale di Torino in data 30/07/2009 e, reputati
più gravi i fatti per cui si procedeva, aumentava la pena inflitta
di mesi due di reclusione ed 80,00 di multa e determinava la
pena complessiva, preso atto del giudizio di prevalenza delle
concesse attenuanti generiche sulla recidiva, in anni due,
mesi otto di reclusione ed E 1080,00 di multa;
– quanto a TANTSIFT Mouhsine confermava la sentenza nella
parte in cui lo aveva ritenuto colpevole di una serie di
ricettazioni (capi sub 2-5-7-9-16) ed un riciclaggio (capo sub
1) e rideterminava la pena in anni tre, mesi quattro di
reclusione ed E 1.000,00 di multa.
2. Avverso la suddetta sentenza tutti gli imputati hanno
proposto ricorso per cessazione.
2.1. BALAURE lon, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto:
a) VIOLAZIONE DELL’ART.

99

COD. PEN.

per non avere la Corte

territoriale disapplicato la recidiva ex art. 99/4 cod. pen. e, quindi, per
non avere riconosciuto le già concesse attenuanti generiche con
giudizio di prevalenza;
b) VIOLAZIONE DELL’ART.

81

COD. PEN.

per non avere la Corte

territoriale applicato il minimo aumento di pena;
C) VIOLAZIONE DELL’ART.

132

COD. PEN.

territoriale applicato i minimi edittali di pena.

3

per non avere la Corte

per cui si procedeva [furti: capi sub 21a); 23a); 28;38;41;

2.2. BORDONARO Giuseppe, a mezzo del proprio difensore,
ha dedotto i seguenti motivi:
a) ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

nella parte in cui la Corte

territoriale aveva respinto la richiesta di riqualificare il riciclaggio di

b) VIOLAZIONE DELL’ART.

132

COD. PEN.

per avere la Corte

determinato la pena base per il capo 11) in anni sei di reclusione ed
€ 7.000,00 di multa, pena assai superiore al minimo edittale;
C) VIOLAZIONE DELL’ART.

240

COD. PEN.

per avere la Corte

illegittimamente disposto la confisca dell’auto Peugeot tg DK504WC,
essendo la medesima regolarmente intestata alla moglie di esso
ricorrente, Lo Piano Michela, quindi di provenienza lecita e non
essendo stata compiuta sulla suddetta auto o per mezzo di essa
alcuna operazione illecita.
2.3. CASAZZA Gaetano, a mezzo del proprio difensore, ha
dedotto

VIOLAZIONE DELL’ART.

99/4

COD. PEN.

per avere la Corte

territoriale omesso ogni motivazione in ordine al motivo con il quale
si era chiesta l’esclusione della recidiva.
2.4. GIORGIO Antonino, a mezzo del proprio difensore, ha
dedotto

VIOLAZIONE DELL’ART.

69

COD. PEN.

per avere la Corte,

nonostante uno specifico motivo di gravame, confermato il giudizio di
mera equivalenza fra le attenuanti e le aggravanti.
2.5. LA BARBA Roberto, a mezzo del proprio difensore, ha
dedotto

ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

nella parte in cui la Corte non

Io aveva assolto dal reato addebitatogli sulla base delle dichiarazioni
rese da tutti gli imputati, non ritenendo di dar credito alla versione dei
fatti resa dall’imputato.
2.6. MACHMACHI Abderrahim, a mezzo del proprio difensore,
ha dedotto

OMESSA MOTIVAZIONE

in ordine alle doglianze con le quali

era stata chiesta la derubricazione del reato di riciclaggio contestato

4

cui al capo 44) come ricettazione;

al capo sub 11) in quello di ricettazione non avendo la Corte
considerato che, essendo stato l’imputato assolto dai reati (sub 1213-14) tramite i quali sarebbe stato commesso il riciclaggio, erano
venuti meno anche i presupposti logici giuridici per la qualificazione
2.7. PATRASCU Vlorel, a mezzo del proprio difensore, ha
dedotto i seguenti motivi:
a) MOTIVAZIONE ILLOGICA E OMESSA

nella parte in cui la Corte

aveva ritenuto la colpevolezza dell’imputato in ordine ai capi sub
25a) e 27a): infatti, non si comprendeva in quale modo l’imputato
avesse contribuito all’occultamento dei veicoli posto che, sulla scorta
delle conversazioni, non era dato rilevare quale ruolo avesse in
concreto assunto;
b) VIOLAZIONE DELL’ART.

81

per non avere la Corte

COD. PEN.

contenuto nel minimo l’aumento per la continuazione;
C) VIOLAZIONE DELL’ART.

132

per non avere la Corte

COD. PEN.

concesso nella massima estensione le attenuanti generiche e,
comunque, per non avere contenuto la pena nel minimo edittale.
2.8. TANTSIFT Mouhsine, a mezzo del proprio difensore, ha
dedotto

VIOLAZIONE DELL’ART.

648 els COD.

PEN.

per averlo la Corte

ritenuto responsabile in ordine al suddetto reato laddove non ne
sussistevano i presupposti in quanto mancava la prova del dolo ed
esso ricorrente si era limitato a svolgere la semplice opera di
intermediario;
DIRITTO
1. BALAURE lon
Costui ha dedotto tre censure relative tutte al trattamento
sanzionatorio, adducendo, a sostegno, gli stessi motivi dedotti
davanti alla Corte territoriale.

5

del fatto come riciclaggio.

Sennonché la Corte, ha disatteso la suddetta doglianza
rilevando «lo spessore criminale e, quindi, la significativa pericolosità
sociale» dell’imputato gravato da gravi e reiterati precedenti
(associazione a delinquere e plurimi furti): cfr pag. 20 sentenza
La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in
quanto la suddetta motivazione deve ritenersi congrua e logica
avendo la Corte dato conto degli elementi scelti per la formulazione
del giudizio globale (gravità del fatto e capacità a delinquere): di
conseguenza, essendo stato correttamente esercitato il potere
discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento
sanzionatorio, il relativo esercizio si sottrae ad ogni censura di
legittimità.
2. BORDONARO Giuseppe
2.1. ii_LoGicrrik

DELLA MOTIVAZIONE

in ordine alla mancata

riqualificazione come ricettazione del reato di riciclaggio di cui al
capo 44 dell’imputazione.
La censura, nei termini in cui è stata dedotta è manifestamente
infondata.
La Corte territoriale, ha trattato della medesima doglianza a
pag. 22 ss della sentenza impugnata e, sulla base di una puntuale
ricostruzione dei fatti, ha disatteso la tesi difensiva.
Era risultato, infatti, che, al momento derintervento dei C.C.,
l’autovettura Peugeot 207 (targata originariamente DJ862DD e
provento di furto) era priva di targhe e parzialmente smontata,
pronta, quindi, per essere “riciclata” con i pezzi dell’auto Peugeot
207 targata DK504WC, acquistata incidentata dall’imputato da un
carrozziere ed intestata alla propria moglie, come ammette lo stesso

6

impugnata.

ricorrente (cfr pag. 2 del ricorso): sul punto, la Corte, offre un ampio
riscontro probatorio costituito da diverse intercettazioni ambientali.
Il ricorrente sostiene che il riciclaggio non sarebbe configurabile
perché il suddetto disegno criminoso non si era mai realizzato.
ritenuto la Corte territoriale, adeguandosi alla giurisprudenza di
questa Corte di legittimità, «integra l’elemento oggettivo del delitto
di cui all’art. 648 bis c.p. anche il mero smontaggio di singoli

pezzi non muniti di codici identificativi, ai fini della loro
alienazione o del loro riutilizzo, appartenenti ad un bene mobile
registrato (come un’autovettura o un ciclomotore)»: in terminis
Cass. 12766/2011, Spagnolo; Cass. 15092/2007.
2.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

240

COD. PEN:

la Corte ha respinto la

medesima doglianza a pag. 79 dell’impugnata sentenza con ampia
motivazione.
In questa sede, il ricorrente si è limitato a ribadire che «appare
evidente che tale autovettura, regolarmente intestata a Lo Piano
Michela, sia di provenienza lecita e che alcuna operazione illecita sia
stata compiuta su di essa ovvero a mezzo di essa», ignorando,
completamente, la motivazione della Corte e non spendendo, quindi,
neppure una parola avverso di essa: la doglianza, pertanto, è
inammissibile non essendo ravvisabile alcuna correlazione e
congruenza rispetto la motivazione.
2.3.

VIOLAZIONE DELL’ART.

132

COD. PEN.:

la doglianza è

manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dalla
Corte territoriale sul punto a pag. 23-24 deve ritenersi ampia,
congrua ed adeguata agli evidenziati elementi fattuali: gravità dei

7

Sennonché, deve replicarsi che, come correttamente ha

~TI

reati e personalità negativa desunta anche dalla circostanza che
l’imputato è stato dichiarato delinquente abituale.
3. CASAZZA Gaetano
sentenza impugnata rilevando che, correttamente, era stata ritenuta
la recidiva e che non poteva costituire un valido motivo per sminuire
la gravità della condotta il fatto che l’imputato fosse titolare di
un’officina meccanica atteso che l’attività illecita ascrittagli era stata
commessa proprio servendosi dei mezzi e delle competenze inerenti
le mansioni lavorative svolte.
La suddetta motivazione, quindi, essendo logica, congrua e
coerente con gli evidenziati elementi fattuali, si sottrae ad ogni
censura di legittimità, anche in considerazione del fatto che la
doglianza è meramente ripetitiva di quella già dedotta davanti alla
Corte territoriale. Il ricorso, quindi, è inammissibile.
4. GIORGIO Antonino
La Corte ha disatteso la medesima doglianza a pag. 50 della
sentenza impugnata rilevando che «la valutazione in termini di
equivalenza fra le circostanze 1″…1 è corretta e coerente con l’entità
dei precedenti penali […] non può attribuirsi particolare valore
all’ammissione degli addebiti in relazione al reato sub 43), trattandosi
di fattispecie per la quale il Giorgio risultava comunque raggiunto da
elementi indiziari di particolare gravità e rilevanza».
In questa sede, il ricorrente ha reiterato l’identico motivo già
dedotto davanti alla Corte territoriale, ma in modo assolutamente
generico: il che, unitamente alla motivazione logica e congrua
addotta dalla Corte, comporta l’inammissibilità del ricorso.

8

La Corte ha disatteso la medesima doglianza a pag. 37 della

5. LA BARBA Roberto
La Corte tratta della posizione dell’imputato a pag. 50 ss della
sentenza impugnata dando atto di tutte le risultanze processuali
nonché della tesi difensiva.
(conversazioni intercettate) e logiche (inverosimiglianza delle
dichiarazioni rese dall’imputato), ha disatteso la tesi difensiva,
illustrando, con ampia e congrua motivazione, le ragioni per le quali
riteneva di disattenderla.
Con il presente ricorso, il ricorrente non ha fatto altro che
reiterare, in modo tralaticio, la propria tesi difensiva senza
evidenziare alcuno dei vizi motivazionali deducibili in sede di
legittimità: di conseguenza, dovendosi ritenere il ricorso un mero
tentativo di introdurre, in modo surrettizio, una nuova ed alternativa
valutazione di merito di quegli stessi , elementi fattuali già
ampiamente valutati dalla Corte territoriale, il ricorso va ritenuto
inammissibile.
6. MACHMACHI Abderrahim
Il ricorso è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte, a
pag. 54 ss della sentenza impugnata, ha ampiamente spiegato le
ragioni per le quali, in punto di fatto, non riteneva che il motivo di
gravame (lo stesso di quello dedotto nel presente grado di giudizio)
fosse accoglibile.
La Corte, ha, infatti, chiarito che l’imputato concorse nel
riciclaggio dell’autovettura indicata al capo d’imputazione n° 11, sia
perché mise in contatto con il Bordonaro «l’acquirente spagnolo
proprio per realizzare le operazioni di riciclaggio» sia perché, «dopo
la realizzazione del tarocca mento lo stesso Machmachi consegnò la

9

La Corte, alla stregua di puntuali elementi fattuali

vettura a lacobone Savino perché la portasse oltre confine» (cfr., in
specie, pag. 59).
In sostanza, l’imputato, con la sua condotta, contribuì alla
commissione del reato, sebbene il riciclaggio dell’auto fosse stato
In questa sede, il ricorrente ha reiterato, in modo tralaticio, la
sua doglianza ma la medesima va ritenuta del tutto generica rispetto
la motivazione addotta dalla Corte territoriale non essendo stata
dedotta alcuna censura specifica.
7. PATRASCU Vlorel
7.1.

MOTIVAZIONE ILLOGICA E OMESSA

in ordine alla ritenuta

responsabilità del reato di ricettazione di cui ai capi 25a) e 27a): la
Corte ha disatteso la doglianza difensiva a pag. 61-62 della sentenza
impugnata, con motivazione congrua, logica ed aderente ai riscontri
fattuali puntualmente indicati.
In questa sede, il ricorrente, in modo tralaticio, ha reiterato la
propria tesi difensiva ma senza obiettare alcunché di specifico
avverso la motivazione addotta dalla Corte territoriale: la censura,
quindi, essendo aspecifica, va ritenutek inammissibile.
7.2.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO:

le censure in ordine al

trattamento sanzionatorio (violazione degli artt. 81 — 132 cod. pen.),
vanno ritenute tutte manifestamente infondate, in quanto la Corte,
facendosi carico della doglianza dell’imputato, ha chiarito le ragioni
(non occasionalità delle condotte; rilevante apporto nella
commissione dei reati; gravità dei reati) per le quali non riteneva di
ridurre la pena così come inflitta dal primo giudice (pag. 62).

10

materialmente effettuato dal Bordonaro.

Alla stregua dei suddetti criteri, non censurabile deve ritenersi
l’aumento di soli mesi due di reclusione ed E 80,00 di multa per la
continuazione.

Il ricorrente, in questa sede, ha censurato la sentenza solo
relativamente alla condanna per riciclaggio di cui al capo sub 1)
dell’imputazione.
La Corte ha trattato della vicenda a pag. 74 della sentenza
impugnata disattendo la tesi difensiva e confermando la
responsabilità dell’imputato.
Da un raffronto fra i motivi di appello (illustrati dalla Corte
territoriale) e quelli dedotti nel presente ricorso, è facile avvedersi
che, in questo grado di giudizio, il ricorrente si è limitato a riproporre
quella stessa doglianza puntualmente disattesa dalla Corte
territoriale.
Di conseguenza, dovendosi considerare il ricorso null’altro che
un modo surrettizio di introdurre in questa sede di legittimità motivi di
merito e non essendo evidenziabili alcun vizio motivazionale, il
ricorso va ritenuto aspecifico e, quindi, inammissibile.
9. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi tutte
inammissibili a norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta
infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in E 1.000,00
ciascuno.
P.Q.M.

11

8. TANTSIFT Mouhsine

DICHIARA
Inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ciascuno della

somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Am ende.

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