Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31619 del 09/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31619 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TEODORI SABRINA N. IL 26/08/1958
avverso la sentenza n. 278/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 09/05/2013

P.

Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 9 maggio 2013

Il PrÌ4c4107

La difesa di Sabrina Teodori propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del
17/01/2012 che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui
all’art. 73 d.P.R. n. 309/90.
Nel ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità.
Il rilievo svolto risulta inammissibile riguardano motivi non consentiti, poiché in esso di
prospettano delle deduzioni di fatto superate dalle diverse conclusioni raggiunte dalla pronuncia.
Nel ricorso si ignorano i riferimenti a circostanze concrete desumibili dagli atti sui quali le
argomentazioni del giudice risultano fondate, con particolare riferimento agli oggetti reperiti
all’interno dell’abitazione dell’interessata (materiale per il confezionamento e sostanza da taglio)
che attestano la formazione di dosi, condotta che, in uno con la conduzione all’esterno delle stesse,
ha consentito di concludere, in maniera coerente per la destinazione a terzi dei quantitativi formati.
L’impugnazione, non confrontandosi con l’intero complesso della motivazione, si risolve in un
sollecitazione a nuove valutazioni di merito, rivelandosi pertanto inammissibile.

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