Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31618 del 09/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31618 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIRABILE GIUSEPPE N. IL 04/04/1965
avverso la sentenza n. 385/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
20/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 09/05/2013
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 9 maggio 2013
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La difesa di Giuseppe Mirabile propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona
del 20/04/2012 che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione ai reati di
resistenza a pubblico ufficiale e furto.
Nel ricorso si lamenta la prescrizione del reato e comunque l’assenza dell’elemento costitutivo del
reato di resistenza, che deve ritenersi limitato al aminaccia.
I rilievi formulati in ricorso sono manifestamente infondati; in particolare l’esame degli atti ha
consentito di accertare che i reati contestati non erano prescritti alla data della decisione di appello,
indifferente essendo l’ulteriore decorso del tempo nell’ipotesi di ricorso inammissibile ab origine.
Anche la contestazione degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 337 cod. pen, risulta
inammissibile per genericità, non risultando dedotti motivi specifici che consentano di escludere,
superando le difformi deduzioni della pronuncia impugnata, gli elementi costitutivi del reato
ritenuto.