Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31617 del 09/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31617 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORO LUCA N. IL 09/09/1969
avverso la sentenza n. 3194/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
07/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 09/05/2013

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 9 maggio 2013

Il Consigliere est.

La difesa di Luca Moro propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona del
07/06/2012 che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione al reato di
evasione.
Nel ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione riguardo ai motivi d’appello
proposti, sull’esistenza dell’elemento psicologico del reato, e sulla determinazione della pena per
l’esclusione delle attenuanti generiche ed il riconoscimento della recidiva.
I rilievi formulati in ricorso sono manifestamente infondati per genericità quanto alla responsabilità,
privi di elementi, emersi nel corso dell’attività istruttoria ed illegittimamente ignorati nella
pronuncia idonei ad escludere il dolo del reato, a fronte dell’accertata confessione dell’azione da
parte dell’imputato, di cui si dà atto nella sentenza.
Quanto alla gravità dei fatti, sul piano soggettivo ed oggettivo, deve richiamarsi la presenza nella
pronuncia impugnata di un’argomentazione analitica, mentre nel ricorso non risultano neppure
allegati opposti elementi di natura favorevole, già prospettati al giudice del gravame, che avrebbero
potuto giustificare una diversa determinazione, la cui omessa valutazione avrebbe potuto
giustificare il vizio dedotto.
Conseguentemente i motivi proposti risultano manifestamente inammissibili per genericità.
P. Q. M.

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