Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31614 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31614 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRAGAPANE SALVATORE N. IL 19/06/1956
avverso l’ordinanza n. 2115/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di UDINE,
del 24/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 30/04/2014

1. Frayfgapane Salvatore ricorre a questa Corte di legittimità per
l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Magistrato di
sorveglianza di Udine ha respinto la sua istanza volta alla remissione
del debito per le spese di giustizia pari ad euro 3500,00 iscritte al n.
3856/2009 C.P. della Corte distrettuale di Palermo.
A sostegno della decisione il giudice territoriale ha richiamato il
pessimo comport mento in carcere dell’istante e la circostanza che nel
corso del 2008, la espiazione della pena, il Frangapane ha
ricevuto dai familiari la complessiva somma di euro 11.000.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento l’interessato
deducendo di essere in condizioni economiche disagiate e di nitn
essere pertanto in grado di far fronte al debito erariale per cui è causa.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente, come innanzi esposto, denuncia col gravame violazione
di legge e difetto di motivazione, in relazione alla deduzione difensiva
delle sue disagiate condizioni economiche, peraltro genericamente
opposte in assenza di una pur minima dimostrazione motiva
dell’assunto.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una
somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima
equo determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 30 aprile 2014

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

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