Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31613 del 30/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31613 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 3540/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
NOVARA, del 11/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 30/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’Il luglio 2013 il Magistrato di sorveglianza di Novara ha
dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Attanasio Alessio, detenuto presso
la Casa circondariale di Novara in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. Pen.,
relativo alla mancata effettuazione del colloquio prolungato con i familiari come
disposto con ordinanza dello stesso Magistrato, che, oggetto di reclamo dinanzi a

immediata esecutività a differenza dei provvedimenti in materia di misure
alternative.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Attanasio Alessio, che ne ha chiesto l’annullamento, denunciando:
– violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,
in relazione agli artt. 14-ter e 35 Ord. Pen., poiché il reclamo non poteva essere
dichiarato inammissibile

de plano

ma doveva essere fissata l’udienza in

contraddittorio;
– manifesta illogicità e travisamento del fatto, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. e), cod. proc. pen., non avendo esso ricorrente fatto questione circa la
mancata immediata esecutività, ma con riguardo alla mancata esecuzione
dell’ordinanza di accoglimento, le cui prescrizioni erano intrinsecamente vincolanti
per l’Amministrazione penitenziaria, secondo quanto ribadito anche dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 135 del 2013;
– mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in
relazione alla omessa valutazione delle ragioni espresse dal Magistrato di
sorveglianza di Spoleto, che, con ordinanza del 31 gennaio 2012 concernente la
medesima questione della mancata esecuzione di ordinanza di accoglimento del
reclamo, aveva rappresentato il carattere vincolante delle disposizioni impartite
dal Magistrato di sorveglianza;
– violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,
in relazione all’art. 666, comma 7, cod. proc. pen. e all’art. 14-ter, ultimo comma,
ultimo periodo, Ord. Pen., poiché l’impugnazione del provvedimento non aveva
sospeso l’esecuzione, come espresso dallo stesso Magistrato di sorveglianza in
altra coeva ordinanza concernente un procedimento disciplinare a suo carico.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. Con memoria pervenuta il 6 marzo 2014, il ricorrente riferendosi al
medesimo procedimento ha rappresentato che sul tema della restrizione alla
interazione del detenuto con altri detenuti non è stata emessa da questa Corte
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questa Corte e vincolante per l’Amministrazione penitenziaria, non godeva di

una “pronuncia chiara e dirímente”e ha chiesto lo spostamento del procedimento
alla prima sezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È inaccoglibile la richiesta avanzata dal ricorrente di assegnazione del
ricorso alla prima sezione penale di questa Corte, poiché la trattazione del ricorso
in camera di consiglio consegue al rilievo preliminare della sussistenza di una

la cui conformità al dettato costituzionale è stata ripetutamente affermata dalla
giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 5, n. 4118 del 17/11/2000, dep.
01/02/2001, Manfredi A., Rv. 217937; Sez. 1, n. 4775 del 05/10/1998, dep.
12/01/1999, De Filippis R., Rv. 212287).
La richiesta è, peraltro, del tutto generica perché riferita alla necessità di una
pronuncia di merito sulla tematica rappresentata con la memoria difensiva, priva
di alcun collegamento con i motivi del ricorso.
2. Non sussiste la dedotta violazione di legge per l’intervenuta declaratoria
d’inammissibilità del ricorso da parte del Magistrato di sorveglianza con
provvedimento de plano, poiché l’art. 14-ter Ord. Pen. che prevede l’udienza in
camera di consiglio rimanda, al quarto comma, per quanto non diversamente
disposto alle “disposizioni del capo II bis del titolo II”, che ricomprendono l’art.
71-sexies, alla cui stregua la pronuncia d’inammissibilità può essere emessa
sentito il pubblico ministero quando l’istanza “appaia manifestamente infondata
per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una
istanza già rigettata”.
3. È priva di correlazione con il contenuto della decisione impugnata la
deduzione del ricorrente riferita alla omessa intervenuta esecuzione della
pregressa ordinanza del Magistrato di sorveglianza, che ha puntualizzato di avere
già provveduto su analogo reclamo inoltrato anche da altri detenuti e ha
rimarcato che la vincolatività delle decisioni del Magistrato di sorveglianza per
l’Amministrazione penitenziaria, che non può pertanto disporre la non applicazione
dei provvedimenti giurisdizionali, è cosa diversa dalla loro esecutività, in coerenza
con la richiamata pronuncia n. 135 del 2013 della Corte costituzionale.
4.

Né ha maggiore specificità la deduzione riguardante l’omessa

considerazione delle valutazioni espresse dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto
con l’allegata ordinanza del 31 gennaio 2012, poiché l’ordinanza impugnata ha
specificamente posto la questione, che ha risolto positivamente, della vincolatività
per l’Amministrazione penitenziaria delle decisioni di riconosciuta fondatezza della
domanda di tutela del detenuto, che ha correttamente tenuto distinta da quella

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causa d’inammissibilità dello stesso ai sensi degli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.,

afferente alla esecutività delle medesime decisioni, non considerata nella indicata
ordinanza richiamata a sostegno della tesi difensiva.
5. Anche le obiezioni poste dal ricorrente in ordine alla diversa valutazione
dello stesso Magistrato di sorveglianza in coeva ordinanza per un procedimento
disciplinare a suo carico sono aspecifiche in rapporto all’ordinanza impugnata,
che, di fronte a un reclamo di mancata ottemperanza e alla decisione
dell’Amministrazione penitenziaria di attendere la pronuncia di questa Corte, ha
rilevato la propria sostanziale carenza di poteri.

del ricorrente al pagàmento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

6. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna

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