Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31611 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31611 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAIELLA ALFREDO N. IL 16/09/1976
avverso la sentenza n. 1750/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
17/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 28501/2013
Considerato che:
Faiella Alfredo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Salerno del 17/5/2013, confermativa della sentenza del giudice per l’udienza
preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore del 6/11/2007 con la quale è stato
condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed € 800,00 di multa per il
reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 629 cpv. cod. pen., chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; deduce la

equivalenza fra le attenuanti e la sola aggravante contestata di cui all’art. 629
cpv. cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
infondato il motivo dedotto. Occorre evidenziarsi che il giudice di appello ha
ritenuto adeguata la pena determinata dal giudice di primo grado considerandola
bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando, con adeguata
motivazione riferita al curriculum criminale dell’imputato, di non potere
concedere le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla
contestata aggravanti e detto giudizio non appare censurabile in questa sede,
non apparendo essere il frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento illogico.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte va dichiarata l’inammissibilità
dell’impugnazione, cui consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 29 aprile 2014

carenza di motivazione e la violazione di legge in ordine in ordine al giudizio di

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