Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31610 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31610 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OBUBIE CHARIF N. IL 01/01/1987
avverso la sentenza n. 2699/2013 TRIBUNALE di VERONA, del
09/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 29/04/2014
R.G. 48619/2013
FATTO E DIRITTO
1.- Obubie Charif, ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza
del Tribunale di Verona del 9.10.2013 che ha applicato la pena concordata in ordine al
reato di cui agli artt. 628, 99 co 4 cod.pen. , lamentando il vizio di motivazione in
relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen.
2.-
Il ricorso è manifestamente infondato e
,pertanto, inammissibile.
richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il ricorso
per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il
fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in
quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere
qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di
motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e
positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato
controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”. (Cass.,
sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
2.1 Nella specie il Tribunale
ha dato conto del controllo effettuato circa la
riconducibilità all’imputato di elementi certi di responsabilità del reato contestato,
desunti dal verbale di arresto, denuncia parte offesa Posenato, sit Cariello. Ne consegue
la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una
somma determinata, equamente, in Euro 1500,00, tenuto conto del fatto che non
sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”.(CorteCost.N.186/2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa
delle
Così deciso in Rom
Ammende.
era di consiglio del 29 .04.2014
Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena su