Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31608 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31608 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE PAOLIS PIETRO N. IL 10/03/1985
avverso la sentenza n. 4303/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TARANTO, del 08/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 29/04/2014

1-

R.G. 48505/2013
FATTO E DIRITTO
1.- L’avvocato Franz Pesare ,difensore di fiducia di De Paolis Pietro, ha proposto ricorso
per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, del 8.10.2013 , che ha
applicato la pena concordata in ordine al reato di cui all’art.75 co 2 D.Lvo n.159 del
2011 cod.pen. , lamentando il vizio di carenza di motivazione in ordine agli elementi
che giustificano l’affermazione di responsabilità.
2.-

Il ricorso è manifestamente infondato e ,pertanto, inammissibile.

Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena su

richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il ricorso
per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il
fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in
quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere
qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di
motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e
positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato
controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”. (Cass.,
sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
2.1 Nella specie, comunque, il Tribunale ha dato conto del controllo effettuato circa la
sussistenza dei fatti e della riconducibilità all’imputato di elementi certi di responsabilità
del reato contestato, desunti dalle riprese del sistema di videosorveglianza e dalla piena
confessione dell’imputato.
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al

“9 –

pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1500,00, tenuto conto del
fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità” . (CorteCost.N. 186 / 2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa

f\

Ammende.

delle
a di consiglio del 29 .04.2014

Così deciso in Roma

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