Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31607 del 16/05/2017

Penale Sent. Sez. 6 Num. 31607 Anno 2017
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. A.A.
2. B.B.
3. P.P.

avverso la sentenza del 10/12/2015 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano
rigettati;
udito per la parte civile, avv. Francesco Andriulli, che ha concluso associandosi
alle richieste del P.G. e ha depositato nota spese;
udito il difensore, avv. Giovanna Fiore, in sostituzione degli avv. Giuseppe Pavani
e Primo Baldassari, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di
ricorso.

Data Udienza: 16/05/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che in data 10
dicembre 2015 confermava la loro condanna per il reato di cui all’art. 388, primo
comma, cod. pen., ricorrono per cassazione gli imputati in epigrafe indicati.
Era stato contestato a P.P. ed A.A. di essersi
sottratti, in concorso tra loro e con la collaborazione di B.B.,
all’adempimento degli obblighi civili a favore di R.R., nascenti dalla

marzo 2011), cedendo a terzi, con atti simulati, beni di loro proprietà.
Secondo quanto accertato dalle sentenze di merito, P.P. ed il
figlio A.A. erano stati condannati in sede civile, all’esito di una
controversia ereditaria per violazione della quota di legittima spettante a R.R., a restituire a quest’ultima la somma accertata oggetto di lesione.
Di seguito, dopo aver senza esito inoltrato ai legali dei convenuti la richiesta
di pagamento, la A.A. aveva notificato ai predetti atto di precetto (per circa
87 mila euro nei confronti di A.A. e per circa 251 mila euro nei
confronti di Paola Rainnondi), anch’esso rimasto senza effetto.
Aveva quindi tentato di eseguire nel giugno 2011 nei loro confronti atti di
pignoramento mobiliare che avevano dato anch’essi esito negativo per l’assenza
dei debitori presso la loro residenza.
Da ultimo, la A.A. aveva eseguito accertamenti patrimoniali per
verificare la presenza di beni da sottoporre a pignoramento, riscontrando che
costoro avevano posto in essere nel corso del procedimento civile atti dispostivi
per impedire il soddisfacimento del suo credito.
Era risultato infatti che B.B. e il figlio A.A. sin dalla
fase cautelare del giudizio civile (21 settembre 2007) avevano iniziato a
compiere atti dispositivi del loro patrimonio mobiliare ed immobiliare, dei quali i
Giudici di merito ritenevano rilevanti ai fini del reato contestato soltanto quelli
realizzati dopo la notifica dell’atto di citazione del giudizio civile (per gli atti
precedenti, ovvero l’alienazione di due immobili, in dispositivo si era
espressamente prevista l’esclusione nella statuizione di condanna).
Si trattava in particolare degli atti di trasferimento di due autovetture e
dell’emissione di un assegno bancario, con connesso atto di pignoramento.
P.P., dopo avere ceduto nel febbraio 2008 due autovetture
(segnatamente una Bmw ad un amico del figlio e una Opel al figlio di B.B., sua parente), le riacquistava dopo sei mesi – in coincidenza con l’esito
negativo del procedimento cautelare – per poi ricederle entrambe il 30 marzo
2011 rispettivamente alla fidanzata del figlio e ad B.B..

2

sentenza di condanna emessa dal Tribunale civile di Ferrara (depositata il 2

In data 15 giugno 2010 P.P. aveva inoltre emesso a favore di
quest’ultima un assegno di euro 28.000, senza alcun rapporto di provvista, in
forza del quale, benché non negoziato, era stato pignorato il 10% della pensione
della traente.

2. Secondo la Corte di appello, la prova del carattere fraudolento e simulato
degli atti relativi alle due autovetture emergeva dalla scansione temporale dei
ripetuti trasferimenti delle due autovetture in correlazione con la trattazione del

proprietà (parentela o di amicizia) e dai numerosi «non ricordo» di questi ultimi,
nonché dalle modalità dei pagamenti (sempre in contante).
Quanto al pignoramento della pensione, il carattere simulato dell’operazione
risultava anche in questo caso dalla correlazione temporale tra l’emissione
dell’assegno (15 giugno 2010) e il deposito della CTU in sede civile, avvenuto
appena una settimana prima.
La Corte di appello rilevava che, a fronte un quadro di inequivoci, chiari e
concordi indizi in ordine alla natura fraudolenta ed elusiva degli atti posti in
essere dagli imputati, nessuna prova contraria era stata fornita dagli imputati,
rimasti contumaci.
I Giudici dell’appello escludevano la tardività delle querele presentate dalla
persona offesa, dovendosi ritenere necessaria la conoscenza dell’inottemperanza
della sentenza civile; relativamente alla posizione di B.B., era
ritenuto rilevante il momento in cui il 3 agosto 2011 la persona offesa aveva
appreso che l’Opel era ancora in uso a P.P., nonostante l’avvenuto
trasferimento, circostanza che aveva consentito anche di ricostruire la vicenda
dell’assegno bancario.
Quanto alla posizione del A.A., la stessa Corte territoriale riteneva che
non vi fosse violazione della correlazione tra accusa e fatto ritenuto in sentenza,
per aver configurato la partecipazione di questi a titolo di concorso morale,
anziché uti singulis (in relazione alle vendite immobiliari).
Veniva respinta dalla Corte di appello anche l’eccezione in ordine alla nullità
della sentenza civile, posto che il carattere provvisorio del provvedimento
giudiziario non impediva la consumazione del reato.
Quanto infine alla posizione di B.B., rimasta estranea alla
vicenda giudiziaria civile, la Corte di appello riteneva provato il dolo generico, in
considerazione del legame di parentela tra le due donne, della tempistica
dell’emissione dell’assegno rispetto al deposito della CTU nel processo civile
senza un rapporto sottostante, della vicenda dell’auto Opel, anch’essa ritrasferita
alla cugina subito dopo il deposito della sentenza.

3

procedimento civile, dai rapporti esistenti con i soggetti interessati ai passaggi di

3. I ricorrenti hanno dedotto i motivi di annullamento di seguito indicati, nei
limiti dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

4.

A.A. e P.P., personalmente e a mezzo del

difensore, eccepiscono sette motivi.
4.1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
In modo contraddittorio la sentenza da un lato avrebbe affermato la

dell’atto di citazione, dall’altro non sarebbe pervenuta ad una pronuncia
assolutoria per la compravendita delle due autovetture effettuate nel 2008,
utilizzandola invece — pur essendo atti leciti – come indizi a carico degli imputati.
4.2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione
alla ritenuta responsabilità penale degli imputati.
La sentenza avrebbe basato responsabilità penale dei ricorrenti ora su atti
penalmente irrilevanti come i trasferimenti di cui si è detto, ora sulle false
dichiarazioni dei testi, peraltro assolti dal reati di cui all’art. 372 cod. pen., ora su
indizi non concludenti (come il pignoramento della quota di pensione, perché
effettuato contestualmente al deposito della CTU non favorevole agli imputati,
quando in realtà già era noto da oltre un anno l’esito negativo della causa; come
gli stessi trasferimenti delle autovetture, non rientrate nella proprietà
dell’alienante; come la scelta degli imputati di non partecipare al processo);
mentre non avrebbe considerato le circostanze esposte nell’appello, circa gli esiti
positivi dei pignoramenti effettuati dalla parte civile.
4.3. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione
all’art. 124 cod. pen.
Nella prima querela del 22 giugno 2011, la parte civile avrebbe indicato di
aver avuto conoscenza dei fatti solo dal marzo 2011, mentre risulterebbero
effettuate per conto di quest’ultima visure immobiliari già negli anni 2008 e
2009; nella seconda querela del 16 settembre 2011, la parte civile avrebbe
dichiarato l’avvenuta conoscenza della cessione dell’auto nell’agosto 2011,
mentre il trasferimento era già conoscibile a mezzo del PRA e comunque era
emerso che erano state effettuate per suo conto visure al PRA per l’altra
autovettura e che la stessa parte civile già dalla prima querela era a conoscenza
dell’esistenza di autovetture in uso agli imputati; anche il pignoramento presso
terzi era conoscibile, trattandosi di provvedimento giudiziario pubblico.
La tesi sostenuta dalla Corte di appello della raggiunta consapevolezza della
persona offesa di tutti gli elementi che le consentivano la valutazione
dell’esistenza del reato sarebbe palesemente infondata e smentita dalla

4

responsabilità dei prevenuti in relazione ai fatti avvenuti dopo la notificazione

sequenza degli atti: sin dal 25 maggio 2009 le parti della causa, a seguito
dell’ordinanza del Giudice istruttore, avevano avuto contezza della somma
oggetto della condanna e del relativo esito, come la stessa parte civile avrebbe
dichiarato nella querela; e della inottemperanza da parte degli imputati di
versare la somma di fatto ingiunta dal medesimo giudice.
4.4. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione
agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Per l’imputato A.A. il capo di imputazione prevedeva soltanto la

(in quanto precedenti alla notificazione dell’atto di citazione). Sarebbe quindi
chiamato a rispondere per un fatto del terzo, neppure contestato.
Abnorme è l’aver tratto dalla contumacia dell’imputato elementi di
convincimento a suo carico.
4.5. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione
all’art. 541 cod. proc. pen.
Pur in presenza di una parziale assoluzione, gli imputati sono stati
condannati al pagamento della provvisionale e alle spese dei due gradi di
giudizio.
4.6. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione
all’art. 388 cod. pen., in quanto la sentenza civile, presupposto del reato
contestato, risulterebbe affetta da nullità, perché emessa da un giudice
incompetente funzionalmente.
4.7. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione
all’art. 133 cod. pen.
Senza motivazione e illogicamente rispetto alla riduzione della originaria
contestazione, sarebbe stata inflitta la pena detentiva di un anno e sei mesi,
senza la concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis
cod. pen. e con la sospensione condizionale subordinata al pagamento di una
provvisionale di 15.000 euro.

5. B.B. articola, a mezzo del suo difensore i seguenti motivi.
5.1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed c), cod. proc. pen. in
relazione all’art. 124 cod. pen.
La querela presentata il 16 settembre 2011 risulterebbe tardiva sia in
relazione alla contestata sottrazione dell’autovettura, in quanto l’avvenuto
trasferimento era di immediata conoscibilità grazie al pubblico registro
automobilistico e comunque la parte civile aveva effettuato una visura in data 3
maggio 2011 relativamente all’autovettura Bmw e aveva già proposto querela
nei confronti del A.A.; sia in ordine all’assegno bancario.

5

contestazione delle vendite immobiliari per le quali è stato assolto in primo grado

5.2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in
relazione all’art. 533 cod. proc. pen.
Mancherebbe la prova della conoscenza da parte della ricorrente della
situazione economico-giuridica esistente tra P.P. e la parte civile,
avendo i giudici di merito basato la sua responsabilità su illazioni e presunzioni,
tanto più che al momento dei fatti neppure la prima era stata direttamente e
personalmente interessata da un provvedimento giudiziario di condanna.
Dimostrerebbe la assoluta innocenza della ricorrente la circostanza che il
figlio è stato assolto dal reato di falsa testimonianza commesso a favore della

prima.
5.3. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed c), cod. proc. pen. in
relazione all’art. 133 cod. pen.
La Corte di appello non avrebbe argomentato sui criteri di legge (gravità del
danno e del pericolo, intensità del dolo, personalità dell’imputata).
Si chiede in via subordinata l’inflizione della sola pena pecuniaria nel minimo
edittale, segnalando ed eccependo il diniego delle generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono da dichiarare tutti inammissibili per le ragioni di seguito
esposte.

2. Quanto al ricorso di A.A. e P.P. si osserva quanto
segue.
2.1. Non ha alcun pregio il primo motivo.
Nell’atto di appello, i ricorrenti non si erano lamentati dell’omessa esclusione
da parte del primo giudice dei fatti indicati nel capo di imputazione e datati prima
della notifica della citazione in giudizio.
Invero, già il Tribunale, a pag. 8 della sentenza di primo grado, aveva
espressamente affrontato la questione della riconducibilità nel fuoco
dell’imputazione, così come delimitata, dei trasferimenti delle autovetture,
concludendo che — a differenza delle alienazioni immobiliari — tutta l’operazione
ad essi relativa andasse ad integrare il reato contestato, in quanto il riacquisto
delle stesse autovetture era avvenuto successivamente all’atto di citazione.
Su tale questione nessuna doglianza era stata mossa in appello e pertanto
non può dolersene in questa sede, come vizio di motivazione della sentenza
impugnata.
Sotto altro verso, non può non rilevarsi, ad ulteriore conferma
dell’inammissibilità del motivo, che la contestazione non aveva ad oggetto

6
(

singoli, autonomi atti simulati o fraudolenti, avvinti dalla continuazione, bensì,
come indicato dalla sentenza di primo grado (pag. 9) «un unico reato
permanente».
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e in parte propone
censure non consentite in questa sede.
La sentenza non risulta infatti attinta dalle illogicità denunciate dai ricorrenti.
Quanto ai trasferimenti delle autovetture, si è già detto al paragrafo che
precedente.

anche a voler tacere della assoluta assertività dell’assunto, è sufficiente
osservare che, secondo quanto prospettato dagli stessi ricorrenti, la sentenza di
assoluzione dal reato di cui all’art. 372 cod. pen. è successiva alla sentenza
impugnata, rendendo la deduzione sul punto priva di consistenza (avendo tra
l’altro la Corte di appello valorizzato i loro numerosi «non ricordo» pronunciati in
sede di deposizione).
A ciò deve aggiungersi che dal ricorso di B.B. si evince che coloro
che furono coinvolti nei suddetti trasferimenti non risultano neppure assolti per
insussistenza del fatto (secondo quanto prospetta la ricorrente, S.P., fidanzata di A.A. e acquirente della BMW, risulta
condannata per falsa testimonianza; Enrico Osti, amico di A.A. e
implicato in vari trasferimenti della stessa BMW, e Michele Passerini, figlio di
B.B. e coinvolto in più trasferimenti della Opel, sono stati dichiarati
non punibili per il reato di falsa testimonianza, ai sensi dell’art. 384 cod. proc.
pen.).
Relativamente alla correlazione temporale tra il pignoramento della quota di
pensione e il deposito della CTU non favorevole, i ricorrenti propongono in realtà
una alternativa lettura delle risultanze processuali, non consentita in questa
sede. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il mancato rientro nella proprietà
dell’alienante delle autovetture trasferite (risultando tra l’altro del tutto plausibile
con la tesi accusatoria il mancato rientro dei beni alienati fintanto pendeva la
causa ed era attuale l’esposizione debitoria).
Relativamente alla scelta degli imputati di non partecipare al processo, i
ricorrenti hanno del tutto travisato l’argomentazione della sentenza impugnata
sul punto: la Corte di appello ha soltanto evidenziato che, a fronte delle
risultanze probatorie raccolte, gli imputati non avevano neppure offerto una
ipotesi alternativa.
Quanto infine alle circostanze esposte nell’appello, circa gli esiti positivi dei
pignoramenti effettuati dalla parte civile, la deduzione è generica e non si correla
alla motivazione della sentenza impugnata che ha esaminato gli esiti dei suddetti

7

In ordine alle dichiarazioni rese dagli acquirenti-venditori delle autovetture,

pignoramenti, concludendo che avevano dato esito negativo (l’unico parziale era
quello della pensione).
2.3. Il motivo relativo alla tempestività delle querele ripropone, con precluse
deduzioni in fatto, questioni ampiamente affrontate nelle sedi di merito e che
hanno trovato nella sentenza impugnata risposta all’evidenza priva di vizi logicogiuridici.
Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il
titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua

completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell’autore e
possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti
tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo,
il termine di cui all’art. 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona
offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla
base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma
dall’esito di tali indagini (tra tante, Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv.
26101801)
A tali linee interpretative della giurisprudenza di legittimità si è conformata
la Corte di merito.
2.4. Manifestamente infondato è anche la censura di violazione degli artt.
521 e 522 cod. proc. pen.
Non sussiste invero la violazione del principio di correlazione tra accusa e
sentenza, qualora l’imputato, cui sia stato contestato di essere l’autore materiale
del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale
modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né
può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di
continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione.
(Fattispecie in tema di rapina aggravata) (Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015,
Abruzzese, Rv. 263017).
2.5. La censura sulle statuizioni civili non è consentita, nella misura in cui
lamenta vizi della sentenza di primo grado non dedotti con l’appello.
In ordine alla sentenza impugnata i ricorrenti non hanno rilevato alcun vizio
sui detti capi.
2.6. Nessun pregio ha il sesto motivo.
L’art. 388, primo comma, cod. proc. pen. ha lo scopo di tutelare l’autorità
delle decisioni del giudice costitutive di obblighi ed assistite da forza esecutiva,
anche se provvisoria.
Non rileva pertanto che il provvedimento sia impugnabile o riformabile, in
quanto l’ordinamento non consente di eludere l’attuazione delle decisioni

8

dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo

giudiziarie, alle quali l’interessato può opporsi con gli strumenti che gli offre il
sistema processuale (Sez. 6, n. 65 del 25/10/2004, dep. 2005, Ranieri, Rv.
230861).
2.7. L’ultimo motivo ha ad oggetto censure non consentite, in quanto i
ricorrenti con l’appello non avevano proposto alcuna censura al trattamento
sanzionatorio.

3. Relativamente al ricorso di B.B. si osserva quanto segue.

sul tema della tempestività della querela, al quale pertanto si rinvia.
In vero, anche la ricorrente, con precluse deduzioni in fatto, ha censurato la
sentenza impugnata, che sul punto all’evidenza si presenta priva di vizi logicogiuridici.
3.2. Quanto alla seconda censura, è sufficiente rilevare che la sentenza
impugnata, con un ragionamento lineare e privo di salti logici, e comunque
aderente alle evidenze probatorie, ha motivato in ordine alla responsabilità della
ricorrente, allegando una serie di circostanze convergenti nella dimostrazione
della partecipazione compiacente della cugina all’operazione di progressivo
depauperamento delle sostanze della B.B.: il grado di parentela, la fittizietà
del trasferimento (l’auto, ancorché formalmente ceduta alla ricorrente, era
rimasta di fatto nella disponibilità della venditrice), la assenza di causale
dell’assegno emesso a suo favore, la mancata negoziazione del titolo prima
dell’attivazione della procedura esecutiva.
Quanto alla «assoluzione» del figlio dal reato di falsa testimonianza, la
censura è irrilevante, in quanto questi è stato dichiarato non punibile ai sensi
dell’art. 384 cod. pen. e non per l’insussistenza del fatto.
3.3. L’ultima censura sul trattamento sanzionatorio non è consentita, in
quanto sul punto difettava l’appello.
Va escluso infine che la Corte di cassazione, come sembra pretendere la
ricorrente, si possa sostituire al giudice di merito nella rivisitazione del
trattamento sanzionatorio.

4. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati
inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella
misura di euro 1.500.

9

3.1. Il primo motivo ripropone le stesse questioni già affrontate al par. 2.3.

Consegue, ancora, la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle
spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come indicato nel
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1.500 in favore

sostenute dalla costituita parte civile R.R., spese che liquida in euro
tremilacinquecento, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso il 16/05/2017.

Il Consigl ere estensore
Ersilia

lvanese

Il Presidente

della Cassa delle ammende, nonché, in solido, alla rifusione delle spese

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