Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31607 del 09/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31607 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRASCARO ALBINO N. IL 13/04/1969
avverso la sentenza n. 890/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
21/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 09/05/2013

A

La difesa di Albino Frascaro propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce del
21/06/2012 che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione ai reati di cui agli
artt. 516, 337, 582 cod. pen. riconoscendogli il beneficio della non menzione della condanna.
Nel ricorso si lamenta violazione di legge riguardo alla valutazione delle prove, ed alla
determinazione della provvisionale.
I rilievi formulati in ricorso sono manifestamente inammissibili, in quanto illustrati con la mera
riproposizione delle chiavi di lettura difensive degli atti assunti, senza individuare specifiche
violazioni in ordine alla utilizzazione di mezzi di prova illegittimamente assunti o ulteriori
violazioni di legge in ordine al percorso di acquisizione della prova, ma contestando la valutazione
operata, con il richiamo alla lettura alternativa delle risultanze proposta.
Analogamente, quanto alla determinazione della provvisionale si rileva una violazione di legge
imprecisata, che viene illustrata esclusivamente con la contestazione della decisione presa.
Nei termini esposti le argomentazioni dell’impugnazione evidenziano la manifesta infondatezza
delle allegazioni, non riconducibili all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. evocato, circostanza che
impone l’accertamento di inammissibilità dell’impugnazione.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 9 maggio 2013

Il Consigliere est.

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