Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31606 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31606 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OGLINDA OLEG N. IL 01/01/1965
avverso la sentenza n. 3645/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 42725/13
Motivi della decisione
Oglinda Oleg ricorre avverso la sentenza 31.1.2013 della Corte
d’appello di Firenze, che lo ha condannato per il reati di cui all’art. 100
comma 14 c.d.s. e 489 cod. pen. lamentando vizio di motivazione in
relazione alla affermazione di responsabilità sulla base di circostanze
ambigue.
Il ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.

manifestamente illogico (e quindi non sindacabile in questa sede) in
ordine alla riconducibilità all’imputato del veicolo rinvenuto nei pressi
della sua abitazione con targhe false.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativannente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 29.4.2014.

La Corte territoriale ha specificamente motivato in modo non

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