Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31605 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31605 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PETROVIC SORIN N. IL 12/03/1974
PETROVIC STEFAN N. IL 12/05/1977
avverso la sentenza n. 4124/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
05/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 29/04/2014
R.G. 42702/13
Motivi della decisione
Petrovic Sorian e Petrovic Stefan ricorrono avverso la sentenza
5.6.2012 della Corte d’appello di Firenze, che li ha condannati per
tentata rapina impropria lamentando violazione di legge in relazione
all’affermazione di responsabilità per il reato di tentata rapina impropria
non essendovi stata sottrazione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sezioni Unite di questa Corte (19.4.2012) in punto di configurabilità del
tentativo di rapina impropria in ipotesi di mancata sottrazione.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto
devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – singolarmente al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e singolarmente della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 29.4.2014.
La Corte territoriale ha motivato richiamando una pronunzia delle