Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31604 del 09/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31604 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOPEZ CASTILLO RAMON ANTONIO N. IL 26/10/1987
avverso la sentenza n. 938/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
26/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 09/05/2013

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all’udienza del 9 maggio 2013
Il P ie e

Ramon Antonio Lopez Castillo propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di
Firenze del 26/09/2011 che ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione al reato
di cui all’art. 73 d. P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 con riferimento alla detenzione a fini di spaccio di
cocaina.
Nel ricorso si lamenta violazione di legge, per avere la Corte accertato la sussistenza del reato, in
assenza di efficacia drogante della sostanza detenuta
Il rilievo formulato in ricorso è manifestamente inammissibile in quanto, a fronte della contestata
detenzione complessiva della sostanza stupefacente, ancorché suddivisa in dosi, correttamente la
Corte di merito ha accertato l’effetto drogante della sostanza, considerando il quantitativo nella sua
globalità in quanto l’azione illecita prescinde dall’astratta possibilità che dosi formate
singolarmente con principio attivo inferiore alla soglia drogante potessero essere oggetto di singola
cessione, possibilità astratta sulla quale è invece fondato il rilievo contenuto in ricorso, che si rivela
estraneo all’oggetto del giudizio.

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