Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31603 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31603 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIDONE GIACOMO N. IL 07/04/1969
avverso la sentenza n. 1155/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
20/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 29/04/2014
*
R.G. 45448/2013
Considerato che:
Fidone Giacomo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Catania del 20/6/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Modica del
26/11/2012 con la quale è stato condannato alla pena di anni uno e mesi nove di
reclusione per il reato di cui agli artt. 75 e 76 d. L.vo n. 159 del 2011,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.
proc. pen.; deduce il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di
mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi manifestamente
infondati. Difatti vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame; i motivi pertanto vanno considerati non
specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi
dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Sez. IV n.5191 del
29/3/2000, Barone, Rv.216473; Sez. H n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
240109). Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano, poi, viziate da
illogicità manifesta e forniscono esaustiva motivazione in ordine all’affermazione
di penale responsabilità dell’imputato in ordine all’episodio occorso il 4/5/2012 in
Scicli.
Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche si è fatto
riferimento alla gravità del fatto ed ai precedenti penali già riportati
dall’imputato. E sul punto, conformemente all’orientamento espresso più volte da
questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti
ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere
esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della
penale responsabilità dell’imputato e la violazione di legge in relazione alla
propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non
contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti
di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati
nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419;
sez. H n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il
giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti
,A,
gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
248244).
Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 29 aprile 2014
P.Q.M.