Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31603 del 16/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31603 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONI MONICA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUSACCO ANTONIO N. IL 01/10/1946
avverso l’ordinanza n. 2356/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 18/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Data Udienza: 16/06/2015
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 18 marzo 2014 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila rigettava il
reclamo proposto dal detenuto Antonio Musacco, avverso il provvedimento del Magistrato di
sorveglianza di L’Aquila del 14 agosto 2013 di rigetto della sua istanza, volta ad ottenere la
liberazione anticipata in relazione ai semestri di espiazione di pena detentiva, compresi tra il
28/12/1987 ed il 18/6/1989, rilevando che egli in quel lasso temporale aveva commesso il
all’opera di rieducazione.
2. Ricorre per cassazione l’interessato, chiedendo l’annullamento di tale provvedimento.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.11 ricorrente si è limitato a far pervenire tramite la direzione della Casa circondariale
ove è ristretto in espiazione di pena la dichiarazione di impugnazione, senza però avere
corredato l’atto dei relativi motivi, non proposti nemmeno in sede separata.
1.1La totale carenza delle ragioni in fatto o in diritto per le quali si è proposto il ricorso e
chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato rende inammissibile l’impugnazione ai
sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.. Ne discende la condanna del proponente al pagamento delle
spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di
tale tenore, della somma che si stima equa di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015.
delitto di concorso in estorsione aggravata e quindi dimostrato la mancata partecipazione