Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31602 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31602 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAMELI CRISTIAN N. IL 01/07/1985
avverso la sentenza n. 833/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
28/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 43276/13
Motivi della decisione
Mameli Cristian ricorre avverso la sentenza 28.5.2013 della Corte
d’appello di Cagliari, che lo ha condannato per ricettazione lamentando
vizio di motivazione in relazione alla misura della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.
La Corte territoriale ha specificamente motivato in ordine al
diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena in modo non

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 29.4.2014.

manifestamente illogico e quindi non sindacabile in questa sede.

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