Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31601 del 25/06/2018

Penale Sent. Sez. 1 Num. 31601 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso l’ordinanza del 27/11/2017 del GIP TRIBUNALE di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Sante SPINACI che ha concluso per l’annullamento senza
rinvio limitatamente alla cancellazione della iscrizione nel casellario, chiedendo che
provveda la Corte x art. 620 c.p.p.

Data Udienza: 25/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato estinto
ex art. 460, comma 5, cod. proc. pen., il reato di cui all’articolo 612 cod. pen.
commesso da A.A., giudicato con il decreto penale n. 340 del
2002, e ha rigettato l’istanza volta a ottenere la cancellazione della relativa

2. Ricorre A.A., a mezzo del difensore avv. XX,
che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la
violazione di legge in relazione agli artt. 460 cod. proc. pen., 5, comma 1, lett.
h), d.P.R. n. 313 del 2002, con riguardo alla mancata cancellazione
dell’iscrizione, trattandosi di un reato, attualmente di competenza del giudice di
pace ma giudicato da un giudice diverso, in relazione al quale l’iscrizione deve
essere cancellata dopo cinque anni dall’esecuzione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il provvedimento deve essere parzialmente annullato poiché la questione
relativa alla cancellazione delle iscrizioni al casellario giudiziario è stata decisa da
un giudice funzionalmente incompetente.

2. A norma dell’art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002,
sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei
carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite
dall’art. 666, cod. proc. pen., il tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio locale
nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l’iscrizione o il
certificato, mentre per le questioni di natura propriamente esecutiva (attinenti ad
esempio alla determinazione della pena eseguibile o all’identità anagrafica del
ricorrente) permane l’applicabilità degli ordinari principi di competenza stabiliti
dal cod. proc. pen..
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità «sulle
questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale decide, ai
sensi dell’art. 40 d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, in composizione monocratica,
il Tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale è
nata la persona cui è riferita l’iscrizione o il certificato o il Tribunale di Roma per
le persone nate all’estero o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita
2

iscrizione nel casellario giudiziario.

nel territorio dello Stato; si tratta di competenza particolare e derogatoria
rispetto a quella prevista per le questioni di natura propriamente esecutiva
(attinenti ad esempio alla determinazione della pena eseguibile o all’identità
anagrafica del ricorrente) per le quali permane l’applicabilità degli ordinari
principi di competenza stabiliti dal codice di procedura penale» (Sez. 1, n. 10463

Infatti, tale norma speciale prevede una competenza particolare e
derogatoria rispetto a quella prevista per la fase esecutiva: viene configurata
l’attribuzione di una competenza funzionale ad un’autorità giudiziaria in materia
sostanzialmente amministrativa, ma che, per i rilevanti interessi in gioco, e per
la possibilità di incidere concretamente sulla posizione di un cittadinocondannato, è sottoposta al vaglio giurisdizionale.
La disposizione citata ha istituito il c.d. «giudice del casellario», che ha il
potere di vigilanza sul sistema delle iscrizioni (Sez. 1, 11/01/2012 n. 33089,
Falconieri, non massimata), competente anche per l’eliminazione delle
annotazioni non suscettibili di iscrizione o che devono essere eliminate (Sez. 1,
16/12/2009 n. 8317, Pendini, Rv. 246240).
2.1. La procedura in questione non risulta del tutto assimilabile a un
incidente di esecuzione – pure essendo espressamente richiamate le forme di cui
all’art. 666 cod. proc. pen. – e in ogni caso presenta caratteristiche di autonomia
(Sez. 1, n. 6449 del 05/11/2015, dep. 2016, Villa, Rv. 266363).

3. Da quanto sopra esposto appare evidente che il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Pescara non aveva la competenza per esaminare la
questione attinente alle iscrizioni del Casellario concernenti il ricorrente, che
risulta nato sì in Pescara, spettando però la competenza funzionale al Tribunale
di quella città in composizione monocratica.
3.1.

Trattandosi

di

una

competenza funzionale e

inderogabile,

l’incompetenza è rilevata, anche d’ufficio, nel giudizio di legittimità, a norma
dell’art. 21, cod. proc. pen..
Deve essere richiamata, sul punto, la costante giurisprudenza di legittimità
secondo la quale «in tema di casellario giudiziale e dei carichi pendenti, la
competenza sulle questioni riguardanti le iscrizioni e i relativi certificati attribuita dall’art. 40 d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 al Tribunale, in
3

del 01/12/2016 dep. 2017, Ferri, Rv. 269551).

composizione monocratica del luogo dove ha sede l’ufficio locale nel cui ambito
territoriale è nata la persona cui è riferita l’iscrizione o il certificato o al Tribunale
di Roma per le persone nate all’estero o delle quali non è stato accertato il luogo
di nascita nel territorio dello Stato – ha natura funzionale ed inderogabile, con la
conseguenza che l’eventuale incompetenza può essere rilevata anche d’ufficio,

Rv. 269550).
3.2. L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio, limitatamente
al rigetto della richiesta di cancellazione dell’iscrizione, per incompetenza
funzionale assoluta del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Pescara, essendo competente il Tribunale di Pescara al quale vanno trasmessi gli
atti perché provveda sull’istanza.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della
richiesta di cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale, e dispone
trasmettersi gli atti, in relazione a tale aspetto, al Tribunale di Pescara, in
composizione monocratica.
Così deciso il 25 giugno 2018.

nel giudizio di legittimità» (Sez. 1, n. 10463 del 01/12/2016 dep. 2017, Ferri,

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