Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31600 del 29/04/2014

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31600 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 8/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 43230/13
Motivi della decisione
A.A. ricorre avverso la sentenza
15.3.2013 della Corte d’appello dell’Aquila, che lo ha condannato per
riciclaggio ed altro lamentando violazione dì legge e vizio di motivazione
in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio
mancando la prova della falsità della denunzia di furto dei documenti e

provenienza. Il delitto di ricettazione sarebbe prescritto, dovendo
ritenersi consumato all’epoca del furto presso il P.R.A. di Frosinone
(2.8.2003).
Il ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.
La Corte territoriale ha motivato in modo non manifestamente
illogico (e quindi non sindacabile in questa sede) sulla responsabilità
dell’imputato siccome alla guida della Volvo avendo con se il contratto di
assicurazione falso.
Il delitto dì rìcettazìone sì prescrive in 8 anni proragati a 10 per le
interruzioni sicché non era prescritto al momento della pronunzia
d’appello, mentre l’inammissibilità del ricorso non determina ulteriore
decorso della prescrizione.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. peri., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di C 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 29.4.2014.

per l’inidoneità della condotta ad ostacolare l’individuazione della

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