Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3160 del 16/10/2013
Penale Ord. Sez. 1 Num. 3160 Anno 2014
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE ANTIRACKET “SOS IMPRESA – PALERMO
avverso la sentenza n. 39903/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 09/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. /ha* Leit;6. – «it
cratj
cr.< 01 . eA"...Pc
4: e. *date Uditi dife or Avv.; e 4..-«0 Data Udienza: 16/10/2013 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Prima Sezione penale Ritenuto in fatto
Con sentenza del 9 aprile 2013, n. 18408/13, depositata il successivo 24 aprile,
la prima sezione di questa Corte di Cassazione respingeva i ricorsi di Monti Angelo,
Annatelli Francesco, Guccione Pietro, Trinca Giuseppe e dichiarava inammissibile il
ricorso di Bonomolo Salvatore, tutti imputati ex art. 416 bis C.P.; li condannava in
solido alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parti civili
Confcommercio Palermo e SOS Impresa Palermo, liquidate in C 3.000 ciascuna, ol- tre accessori di legge.
Con istanza in data 23 marzo 3013 l'Avv. Fausto Maria Amato, difensore di SOS
Impresa, esponeva di avere fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. Civ. di
distrazione in proprio favore delle spese da lui anticipate e degli onorari non riscossi
in sede di conclusioni, formalizzandola nella memoria depositata. Chiedeva quindi trattandosi di clausola "necessaria" ex lege - la conseguente correzione dell'omissione materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.
Ciò posto, poiché l'omissione della clausola di cui sopra, integra un evidente errore materiale non determinante nullità e la cui eliminazione non comporta alcuna
modifica essenziale dell'atto, questa Corte dispone farsi luogo, ex art. 130 c.p.p.,
alla correzione del medesimo nei termini sopra evidenziati.
La Cancelleria è richiesta pertanto di annotare, ex art. 130 c.p.p., comma secondo, il presente provvedimento sull'originale del ruolo della pubblica udienza del
9 aprile 2013 e sulla sentenza recante il numero n. 18408/13, concernente il ricorso proposto da Monti Angelo, Annatelli Francesco, Guccione Pietro, Trinca Giuseppe
e Bonomolo Salvatore per questi motivi dispone la correzione del dispositivo della sentenza in data 9.4.2013 di questa
sezione, n. 18408, mediante inserimento, dopo le parole "come per legge", della
seguente frase: "da distrarsi, quanto alla SOS Impresa Palermo, in favore del
fensore antistatario". Manda alla Cancelleria per le conseguenti annotazioni. 2 ... n>
2
r,
= n
N3
c
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 16 ottobre 2013
M
!