Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 316 del 10/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 316 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MILENKOVIC MARIJO N. IL 25/07/1984
avverso la sentenza n. 13453/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
13/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 10/12/2015
15511/15 RG
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano ha applicato a MILENKOVIC MARIJO,
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’ art. 337 c.p. ed
altro.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché proposta al di
fuori dei casi consentiti, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato
– con motivazione che il ricorrente non attinge in alcun modo – alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando
l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di
motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), motivando la insussistenza delle
condizioni di cui all’art. 129 c.p.p. sulla base delle emergenze in atti analiticamente indicate.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10.12.2015
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo
vizio della motivazione in relazione alle ragioni della omessa pronuncia di proscioglimento ex
art. 129 c.p.p..