Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31594 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31594 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPALEO BIAGIO N. IL 10/10/1984
PAZIENZA GIUSEPPE N. IL 05/01/1986
avverso la sentenza n. 1750/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 29/04/2014

l

R.G. 43098/13
Motivi della decisione
Papaleo Rocco e Pazienza Giuseppe ricorrono avverso la sentenza
13.12.2012 della Corte d’appello di Bari, che li ha condannati per rapina
ed altro lamentando:
Papaleo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla
affermazione di responsabilità, nonostante l’imputato non corrisponda
alla persona individuata, nonché in relazione alla misura della pena ed al

Pazienza violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
all’affermazione di responsabilità che sarebbe invece esclusa dal verbale
di arresto e fondata su precedenti, nonché in ordine al diniego delle
attenuanti generiche.
I ricorsi sono generici, svolgono censure di merito e sono
manifestamente infondati.
La Corte territoriale ha motivato in modo non manifestamente
illogico (e quindi non sindacabile in questa sede) in relazione
all’affermazione di responsabilità, al diniego delle attenuanti generiche
ed alla misura della pena. Peraltro i motivi di Papaleo svolgono censure
di merito e quelli di Pazienza sono meramente reiterativi dei motivi di
appello. Non è allegato l’atto (verbale di arresto) che si asse travisato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti
devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – singolarmente al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento e singolarmente della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma, 29.4.2014.

diniego delle attenuanti generiche;

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