Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31594 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31594 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELCUORE ALESSANDRO N. IL 21/12/1982
avverso l’ordinanza n. 139/2014
13/10/2014

TRIBUNALE di PIACENZA, del

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il G.U.P. del Tribunale di Piacenza, in
funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava Belcuore Alessandro interdetto in
perpetuo dai pubblici uffici in conseguenza della condanna alla pena di anni
cinque di reclusione pronunciata dallo stesso Giudice, con sentenza divenuta
irrevocabile, ai sensi dell’art. 29 cod. pen..

violazione di legge: il Giudice dell’esecuzione non poteva applicare sanzioni
accessorie ad una condanna penale, rimediando in maniera abnorme ad un
errore del giudice della cognizione non censurato attraverso gli ordinari
strumenti di impugnazione. Sul punto il Giudice aveva omesso ogni motivazione.
Il ricorrente conclude per l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente occorre rimarcare che non spetta all’interessato – che ha
proposto un unico ricorso avverso due distinti provvedimenti adottati dal G.U.P.
del Tribunale di Piacenza – unificare due procedimenti che l’A.G. ha tenuto
separati.
Pertanto, nonostante l’unicità fisica del ricorso, i procedimenti davanti a
questa Corte restano distinti.

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Questa Corte ha costantemente affermato che spetta al giudice
dell’esecuzione, ove non vi abbia provveduto il giudice con la sentenza di
condanna per un reato cui segue necessariamente l’interdizione dai pubblici
uffici, l’applicazione di detta pena accessoria.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

2

2. Ricorre per cassazione il difensore di Alessandro Belcuore, deducendo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 16 giugno 2015

Il Pres ente

Il Consigliere estensore

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