Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31593 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31593 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IDOTTA GIUSEPPE N. IL 26/11/1980
ZAGAMI ROBERTO N. IL 03/12/1986
avverso la sentenza n. 72/2013 CORTE APPELLO di MESSINA, del
08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 42949/13
Motivi della decisione
Idotta Giuseppe e Zagami Roberto ricorrono avverso la sentenza
8.5.2013 della Corte d’appello di Messina, che li ha condannati per
rapina lamentando:
Idotta vizio di motivazione in relazione alla misura della pena ed al
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
Zagami violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato

I ricorsi sono generici, svolgono censure di merito e sono
manifestamente infondati.
La Corte territoriale ha motivato in modo non manifestamente
illogico (e quindi non sindacabile in questa sede) in relazione ai
precedenti penali ed al carattere non determinante della confessione.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti
devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – singolarmente al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento e singolarmente della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma, 29.4.2014.

riconoscimento delle attenuanti generiche.

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