Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31592 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31592 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SGURA DONATO N. IL 10/02/1968
avverso la sentenza n. 750/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 29/04/2014
R.G. 42948/13
Motivi della decisione
Sgura Donato ricorre avverso la sentenza 21.2.2013 della Corte
d’appello di Lecce, che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 642
cod. pen. lamentando vizio di motivazione e violazione di legge in ordine
all’affermazione di responsabilità. Se il sinistro non vi fosse stato
l’imputato non sarebbe stato ricoverato in ospedale e due testi
confermavano la presenza dell’imputato sul luogo dle sinistro. La tardiva
Il ricorso svolge censure di merito ed in punto di tardività della
querela è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha motivato in modo non manifestamente illogico (e
quindi non sindacabile in questa sede) sulla falsità della denuncia di
sinistro alla luce dell’accertamento tecnico dlel’ing. Garigliano e per
l’assenza di chiamate dal telefono di Sgura, contrariamente da quanto
questi aveva riferito.
La querela è stata ritenuta tempestiva in quanto il perito Brescia
aveva segnalato la necessità di ulteriori accertamenti.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 29.4.2014.
sarebbe stata sporta tardivamente.