Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31591 del 29/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31591 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTORO ANTONIO N. IL 05/07/1963
avverso la sentenza n. 717/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 42936/13
Motivi della decisione
Santoro Antonio ricorre avverso la sentenza 18.1.2013 della
Corte d’appello di Bari, che lo ha condannato per appropriazione indebita
aggravata lamentando vizio di motivazione in ordine al travisamento di
atti processuali indicati.
La parte civile, con propria memoria, ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso con condanna dell’imputato alla rifusione delle

Il ricorso è generico.
In violazione del principio di autosufficienza del ricorso non sono
allegati o trascritti integralmente gli atti che si assumono travisati.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Croce
Salvatore per questo grado di giudizio liquidate in € 1.000,00, oltre
I.V.A. e C.P.A.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese
sostenute dalla parte civile Croce Salvatore per questo grado di giudizio
liquidate in € 1.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.

Roma, 29.4.2014.

spese.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA