Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3159 del 27/09/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3159 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
DOMINELLI GIUSEPPE N. IL 5/07/1948,
avverso la ordinanza n. 7/2012 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI SAVONA del 6.04.2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
viste le conclusioni del PG in persona del dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per il rigetto
del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 6 aprile 2012 il Tribunale del riesame di Savona respingeva il
ricorso avverso il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente emesso ex
art. 322 ter c.p. e 321 comma 2 bis c.p.p in data 9 maggio 2011 dal GIP del Tribunale
di Savona avente ad oggetto denaro, mobili, immobili e crediti di proprietà o nella
disponibilità di Dominelli Giuseppe sino all’importo di C 552.252,85 in relazione al reato
di cui all’art. 81 cpv c.p. e art 2 Digs.vo n. 74/2000.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a mezzo dei propri difensori il Dominelli,
lamentando la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, la violazione di
legge ed il difetto di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Va premesso che il provvedimento del Tribunale di Savona è stato emesso quale giudice
di rinvio a seguito dell’annullamento da parte di questa Corte di legittimità
dell’ordinanza del Tribunale del riesame in data 3 giugno 2011.
A riguardo la III Sezione così motivava : il Tribunale di Savona ha respinto la richiesta
di riesame di un sequestro preventivo per equivalente (avente ad oggetto beni mobili,
immobili, denaro, crediti fino all’importo di Euro 552.252) nella disponibilità di Dominelli
Giuseppe indagato per il delitto previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2.
Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno rilevato:
– che occorreva valutare unicamente la astratta configurabilità del reato, requisito
sussistente nel caso in esame; – che il provvedimento applicativo del vincolo era
legittimo in quanto doveva solo precisare il limite del valore dei beni sequestrati
essendo demandata alla fase esecutiva l’indicazione concreta dei beni da vincolare;

Data Udienza: 27/09/2012

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE ESTENSO E
(dott. Francesco Maria
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( tt. Francesco Marzano)

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– che la stima delle res effettuata dalla Polizia non è macroscopicamente errata e la
valutazione di parte sarà vagliata in prosieguo. Per l’annullamento della ordinanza,
l’indagato ha proposto ricorso per Cessazione deducendo violazione di legge e difetto di
motivazione, in particolare, rilevando: – che le fatture erano soggettivamente inesistenti
nel senso che i lavori erano stati effettuati da una impresa diversa da quella che
risultava nei documenti; – che, in questo caso, non essendoci una evasione di imposta,
dal momento che i costi indicati sono stati sostenuti, non esiste il reato di dichiarazione
fraudolenta mediante fatture fittizie; – che tali deduzioni, sottoposte all’esame del
Tribunale, non sono state valutate; – che, in merito al profitto del reato (da intendersi
come immediata conseguenza economica della azione criminosa), la motivazione del
provvedimento è solo apparente e non tiene conto delle contestazioni difensive.
In materia di sequestri, manca la trasposizione delle condizioni generali per
l’applicazione delle misure cautelari personali ed occorre evitare che la funzione del
Tribunale del riesame si risolva in un “processo nel processo” ; ciò non significa che i
Giudici che procedono a sensi dell’art. 324 c.p.p., debbano limitarsi a prendere atto
delle ipotesi di reato formulate dalla pubblica accusa ed a valutarne la sola non
arbitrarietà.
La giurisprudenza di questa Corte (sino dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23/1996)
ha precisato che alla giurisdizione compete un controllo non puramente formale di
legalità; il Tribunale del riesame – pur nell’ambito delle indicazioni del fatto offerte dal
Pubblico Ministero- deve accertare la congruità degli elementi rappresentati a sostenere
la provvisoria imputazione e tenere nel debito conto le contestazioni difensive.
Se su tali temi il provvedimento del Tribunale presenta una carenza assoluta di
motivazione, e si determina una violazione di legge (precisamente dell’art. 111 Cost.,
comma 6, e art. 125 c.p.p., comma 3) per la quale può essere proposto il ricorso in
Cessazione a sensi dell’art. 325 c.p.p., comma 1 (Sezioni Unite sentenza n.
25932/2008). Tale è il caso in esame nel quale i Giudici non hanno preso in
considerazione la confutazione dell’indagato, sulla realtà delle operazioni riportate nelle
fatture, che potevano avere rilievo sulla quantificazione del profitto del reato e, di
conseguenza, sul valore dei beni che potevano essere vincolati.
Sul punto, si rileva che il delitto previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, è integrato,
per le imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva delle operazioni figuranti nelle
fatture (relativa alla diversità totale o parziale tra costi indicati e sostenuti) mentre, con
riguardo all’Iva, il reato comprende anche la inesistenza soggettiva, cioè, quella relativa
alla diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione e quello precisto in fattura
(Cass. Sez. 3 sentenza 103394/2010). Per l’omessa risposta a precise e conferenti
deduzione dell’indagato, si deve concludere che il Tribunale non ha correttamente
svolto il ruolo di garanzia e di controllo che la legge gli demanda di conseguenza, il
provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Savona”.
Ritiene il Collegio che -contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente- il
provvedimento impugnato si sia attenuto a quanto rilevato in sede di annullamento
fornendo congrue motivazioni a riguardo, tali da ovviare al rilevato vizio motivazionale.
In particolare ha posto in rilievo gli elementi da cui emerge la pressoché integrale
inesistenza delle operazioni alla base delle fatturazioni, fra cui in particolare le
dichiarazioni del Veronese; ha precisato trattarsi di “inesistenza oggettiva delle
operazioni figuranti nelle fatture” e non di “inesistenza soggettiva” e che il GIP aveva
correttamente limitato il sequestro all’importo del profitto del reato, individuato, a
differenza di quanto richiesto dal PM, non nell’importo delle fatture, ma nell’ammontare
delle imposte evase.
4. Il ricorso va pertanto respinto. Ne consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
iv Sezione Penale

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