Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31589 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31589 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRAIDICH SILVANA N. IL 06/07/1963
avverso la sentenza n. 11021/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 29/04/2014
R.G. 42929/13
Motivi della decisione
Braidich Silvana ricorre avverso la sentenza 7.1.2013 della Corte
d’appello di Roma, che lo ha condannata per falso e ricettazione
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
misura della pena.
Il ricorso è generico ed inammissibile ai sensi dell’art. 606
comma 3 cod. proc. pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 29.4.2014.
Nei motivi di appello erano stati richiesti solo i benefici di legge.