Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31588 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31588 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RICCI STEFANO N. IL 12/01/1978
avverso la sentenza n. 13064/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 29/04/2014
I
R.G. 42911/13
Motivi della decisione
Ricci Stefano ricorre avverso la sentenza 28.6.2013 della Corte
d’appello di Roma, che lo ha condannato per contravvenzioni alla misura
di prevenzione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine alla consapevolezza dell’imputato di essersi accompagnato a
pregiudicati.
Il ricorso è manifestamente infondato.
dovere di diligenza trattandosi di contravvenzioni punite anche titolo di
colpa.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 29.4.2014.
La Corte territoriale ha motivato in ordine alla violazione del