Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31587 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31587 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DALLA VALLE MARIO MICHELE N. IL 07/02/1950
avverso la sentenza n. 248/2013 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
del 20/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 42893/13
Motivi della decisione
Dalla Valle Ilario Michele ricorre avverso la sentenza 20.6.2013 del
Tribunale di Reggio Emilia, che ha applicato la pena sull’accordo delle parti
per truffa, lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione in
ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato. In tema di patteggiamento, la

l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente
enunciativa. Invero, poiché la richiesta di applicazione della pena deve
essere considerata quantomeno come ammissione del fatto (quando non la
si voglia addirittura ritenere ammissione di responsabilità o implicito
riconoscimento di colpevolezza), il giudice deve pronunciare sentenza di
proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il
fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di
superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio
alla formulazione della richiesta di applicazione della pena. (Cass. Sez. 5^
sent. n. 4117 del 20.9.1999 dep. 29.9.1999 rv 214478).
In ogni caso la sentenza del giudice di merito che applichi la pena
su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di
controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal
testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause
di non punibilità di cui all’art. 129 succitato. (Cass. Sez. 3^ sent. n. 2309 del
18.6.1999 dep. 9.10.1999 rv 215071).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di millecinquecento euro, così equitativamente fissata in ragione
dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della-somma €14-€4-500-98- in favore della Cassa
2′ I
1
delle ammende.
i
.LLJ RIA
Roma, 29.4.2014.

motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per

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