Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31587 del 09/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 31587 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TUSHA ARTUR N. IL 23/01/1982
avverso la sentenza n. 1451/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
17/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 09/05/2013

v
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Tusha

Artur ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in

epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, che per il reato ex art.73 DPR 309/90, riducendo la, pena
come da dispositivo, previa concessione delle generiche e lamenta
violazione di legge, difetto di motivazione in riferimento alla

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte in ordine alla destinazione allo
spaccio della droga, della sussistenza dell’ipotesi criminosa
contestata, correttamente interpretando e applicando i principi, più
volte espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la
motivazione non appare sindacabile in questa sede, soprattutto quando
il ricorrente tende, come nel caso in esame, a sollecitare un non
consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale
probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di 1.000,00.
P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di
cassa delle ammende.

e 1.000,00 in favore della

valutazione della prova e alla conferma del giudizio di colpevolezza.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA