Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31585 del 29/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31585 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROTILI DOMENICO N. IL 14/04/1959
avverso la sentenza n. 12784/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 29/04/2014
R.G. 42860/13
Motivi della decisione
Rotili Domenico ricorre avverso la sentenza 13.3.2013 della Corte
d’appello di Roma, che lo ha condannato per rapina ed altro lamentando
vizio di motivazione sull’attendibilità della persona offesa e per il
travisamento delle video riprese.
Il ricorso è generico, posto che non allega e non indica dove si
trova l’atto che si assume travisato e svolge censure di merito. La Corte
sull’attendibilità della persona offesa.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 29.4.2014.
territoriale ha motivato in modo non manifestamente illogico