Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31585 del 09/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31585 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI RENZO ANTONIO N. IL 14/10/1967
avverso la sentenza n. 1140/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 20/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 09/05/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Di Renzo Antonio ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, g44 per il reato ex art.73 DPR 309/90, riducendo la, pena
come da dispositivo, e lamenta violazione di legge, difetto di
motivazione in riferimento alla mancata applicazione della ipotesi
Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte in ordine alla destinazione allo
spaccio della droga, della sussistenza dell’ipotesi criminosa
contestata, della esclusione della minima offensività della condotta
criminosa, indispensabile requisito per l’accesso al beneficio ex
art.73/5 cit., nonché della congruità del trattamento sanzionatorio,
correttamente interpretando e applicando i principi, più volte espressi
dalla giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la motivazione non
appare sindacabile in questa sede, soprattutto quando il ricorrente
tende, come nel caso in esame, a sollecitare un non consentito riesame
del merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di C 1.000,00.
P.
Q.
M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
E. P” 05E7. ATA I
attenuata.