Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31584 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31584 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASARETTI CARMINE N. IL 19/01/1981
avverso l’ordinanza n. 3738/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 18/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze
rigettava l’istanza di Carmine Casaretti di detenzione domiciliare e di affidamento
in prova al servizio sociale ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990.
Il Tribunale ricordava che il precedente affidamento terapeutico era stato
revocato pochi mesi prima per essere il condannato risultato positivo alla cocaina
e coinvolto in un incidente stradale; inoltre Casaretti non aveva rispettato gli

Di conseguenza, l’istanza avanzata dal detenuto appariva prematura e
indicativa della scarsa rivisitazione critica dei propri comportamenti pregressi;
per di più, recentemente il detenuto era stato colpito da due provvedimenti
disciplinari per aggressioni fisiche nei confronti di compagni di detenzione.

2.

Ricorre per cassazione Carmine Casaretti, deducendo omessa

motivazione.
Il Tribunale non aveva preso in considerazione le argomentazioni svolte
nella memoria depositata 1’11/9/2014, nella quale si sottolineava che la
concentrazione di cocaina nel sangue al momento dell’incidente era di poco
superiore alla soglia minima, ciò dimostrando che l’assunzione di droga era
avvenuta in un momento assai precedente; l’istanza sottolineava la concreta
possibilità di un inserimento in una Comunità terapeutica e il giudizio nettamente
positivo espresso dall’associazione di volontariato presso cui Casaretti prestava
la propria opera.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Le circostanze esposte dal ricorrente – egli avrebbe assunto la cocaina non
subito prima di mettersi alla guida dell’autoambulanza, ma molto tempo prima appaiono palesemente ininfluenti rispetto all’argomentazione svolta dal Tribunale
di Sorveglianza che – sottolineando il mancato rispetto del programma
terapeutico previsto per Casaretti, la mancata rivisitazione critica della sua
condotta e le sanzioni disciplinari subite in carcere – ritiene l’istanza prematura,
tenuto conto che la revoca della precedente misura risaliva a pochi mesi prima.

Si tratta di argomentazione del tutto logica, che non può che prendere atto,
2

impegni assunti con il programma di recupero.

alla luce del fallimento del primo affidamento, che una eventuale nuova misura
alternativa può essere ipotizzata solo in presenza di un’affidabilità del detenuto
che il Tribunale di Sorveglianza non ha ancora ravvisato in Casaretti.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 16 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Presid n”

esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

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