Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31583 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31583 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALE LUCIANO N. IL 13/11/1976
avverso l’ordinanza n. 471/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
POTENZA, del 24/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/06/2015

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 24 settembre 2014 il Tribunale di sorveglianza di Potenza
respingeva il reclamo proposto dal detenuto Luciano Sale avverso il provvedimento del 13
giugno 2014 col quale il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della
Giustizia aveva disposto la sua sottoposizione al regime di sorveglianza particolare in ragione
delle plurime infrazioni disciplinari commesse, dei comportamenti di inosservanza delle

personale penitenziario, ragione del turbamento arrecato all’ordine ed alla disciplina interni agli
istituti ove era stato ristretto.
2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato

personalmente, che ne ha chiesto l’annullamento in quanto:
a)egli non era stato edotto della sanzione disciplinare irrogatagli per mancanza di rapporto
disciplinare;
b) la Direzione della Casa circondariale di Lecce aveva leso il suo diritto di difesa in riferimento
alla ritenuta responsabilità in ordine all’aggressione compiuta in danno di altro detenuto,
avente rilievo penale per l’entità delle lesioni riportate dal ferito e causa della sottoposizione al
regime di sorveglianza particolare, mentre egli non aveva alcuna responsabilità al riguardo non
essendo stato accusato, né dall’aggredito, né dall’agente di sezione, né sottoposto ad
isolamento dopo il fatto, che, per come descritto, era di impossibile verificazione, stante la
maggiore prestanza fisica dell’aggredito, cosa che gli avrebbe anche impedito di rialzarlo da
terra per permettere al presunto complice di continuare a colpirlo e che avrebbe imposto la
conduzione di ulteriori accertamenti da parte del Tribunale;
c)i rapporti disciplinari subiti erano diretti a cagionargli un pregiudizio e comunque la relazione
di sintesi della casa circondariale di Foggia del 2014 aveva evidenziato gli esiti positivi da esso
ricorrente conseguiti, tanto da avere espresso parere favorevole alla fruizione di permessi
premio; egli, infatti, negli ultimi anni aveva invertito il proprio comportamento, partecipando
all’opera di rieducazione, frequentando due anni la scuola per geometri, svolgendo attività
lavorativa e potendo così fruire di 305 giorni di liberazione anticipata;l’unico rapporto
disciplinare del 20/10/2013 era frutto di una semplice sensazione dell’ agente e comunque non
aveva pregiudicato la chiusura dell’osservazione; i vecchi precedenti disciplinari non
giustificavano una valutazione unilaterale in proprio sfavore, né offrivano la prova del suo
coinvolgimento nel reato;
d) non sono stati presi in esame gli elementi positivi a favore di esso ricorrente e si è ritenuto
che avverso le sanzioni disciplinari le doglianze avrebbero dovuto essere proposte all’epoca dei
fatti mediante reclamo al magistrato di sorveglianza, ma in tal modo il Tribunale ha precluso le
doglianze mosse contro l’ordinanza applicativa, basandosi soltanto su quanto riportato nella
stessa;
e) non era stato assicurato il contraddittorio nel corso del procedimento;
1

disposizioni e degli ordini impartiti, di violenza contro altri detenuti e di offesa in danno del

f) erano mancate indicazioni utili per accertare le vere responsabilità, anche in sede penale.

Considerato in diritto
bckoaiTo

Il ricorso è inammissibile perché feeclete-su motivi manifestamente infondati.
1.L’ordinanza impugnata, dopo avere premesso i caratteri generali sull’istituto applicato e
sui poteri di controllo spettanti al Tribunale di sorveglianza, ha condiviso i rilievi marcatamente

ricorrente al regime di sorveglianza particolare. A tal fine, ha evidenziato non soltanto i plurimi
precedenti disciplinari per comportamenti trasgressivi, tenuti in tutti gli istituti penitenziari ove
egli era stato ristretto, ma ha riscontrato come tali episodi, tradottisi in atteggiamenti
irrispettosi contro il personale di polizia penitenziaria e nell’inosservanza di ordini e
disposizioni, fossero poi culminati nell’aggressione portata dal Sale unitamente ad altri detenuti
contro un compagno di detenzione, malmenato con violenza tale da avere riportato serie
lesioni personali. Ne ha dedotto che la sua personalità risultava violenta, turbolenta,
insofferente alla disciplina, tendente a reiterare comportamenti irriguardosi e destabilizzanti
con pregiudizio per l’ordine interno degli istituti e per il regolare svolgimento delle attività
trattamentali, oltre che per la sicurezza dei compagni di detenzione, cosa che ha giustificato
l’imposizione di misure cautelative per evitare il ripetersi di tali condotte devianti, tenuto anche
conto della dimostrata inefficacia delle sanzioni disciplinari irrogategli.
1.1 Anche le specifiche obiezioni mosse col reclamo sono state prese in esame e
disattese con motivazione effettiva, compiuta e logica: al riguardo il Tribunale ha rilevato che
nel procedimento volto alla sottoposizione al regime di cui all’art. 14-bis ord. pen. il
contradditorio è assicurato nella fase del reclamo senza che fossero ravvisabili le denunciate
violazioni delle disposizioni procedimentali, dettate dall’ordinamento penitenziario; che le
contestazioni avverso i procedimenti disciplinari subiti avrebbero dovuto essere
tempestivamente proposte all’epoca delle relative vicende mediante reclamo rivolto al
magistrato di sorveglianza; che anche gli elementi positivi esposti nella relazione di sintesi
dell’equipe operante presso la Casa circondariale di Lecce erano comunque posti in secondario
rilievo a fronte dell’esposizione di altre tre infrazioni disciplinari per comportamenti offensivi
tenuti in danno degli operatori penitenziari e della colluttazione con altro detenuto durante
l’orario di lavoro, causa di disservizio nella distribuzione del pasto serale.
1.2 Deve concludersi che le censure mosse col ricorso, oltre a prospettare questioni di
fatto in merito all’aggressione del 14/3/2014, che non sono fornite da riscontro dimostrativo e
riguardano profili di merito non deducibili nel giudizio di legittimità, si traducono nella
lamentata ingiustizia del provvedimento, ma non contraddicono né l’effettività delle sanzioni
disciplinari pregresse, né le ulteriori violazioni disciplinari commesse e la colluttazione riportate
nella relazione di sintesi dell’equipe della casa circondariale di Lecce; non smentiscono dunque
le motivate valutazioni in ordine alla personalità negativa ed alla pericolosità del ricorrente, n
2

negativi esposti nell’ordinanza che in via amministrativa ha disposto la sottoposizione del

la sussistenza dei presupposti applicativi della misura di cui all’art. 14-bis ord. pen. quanto al
rischio di ulteriori condotte aggressive in danno di altri detenuti e di turbativa dell’ordine e
della sicurezza interni all’ambiente penitenziario.
Non sono dunque ravvisabili i vizi denunciati col ricorso, che va dichiarato inammissibile
con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione
dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015.

stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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