Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31581 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31581 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA MANTIA GIUSEPPE N. IL 01/02/1978
avverso la sentenza n. 353/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 21/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 42790/13
Motivi della decisione
La Mantia Giuseppe ricorre avverso la sentenza 21.5.2013 della
Corte d’appello di Reggio Calabria, che lo ha condannato per ricettazione
lamentando violazione di legge in ordine alla incertezza della
consapevolezza in capo all’imputato della provenienza delittuosa
dell’assegno e del fine di profitto, alla mancata applicazione dell’ipotesi

Il ricorso è generico, svolge censure di merito ed è
manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha motivato in modo non manifestamente
illogico (e quindi non sindacabile in questa sede) che l’imputato aveva
consegnato il titolo e che non ha fornito indicazioni sulla provenienza.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte invece, l’ipotesi della
particolare tenuità del fatto, di cui al secondo comma dell’art. 648 cod.
pen., deve essere esclusa nel caso di ricettazione di moduli di assegni,
essendo questa strumentale al conseguimento di più consistenti profitti
da ottenere tramite la consumazione di altri reati. (Cass. Sez. 2 sent. n.
10139 del 27.2.1987 dep. 28.9.1987 rv 176735; conf. rv 158795,
155878).
Le attenuanti generiche sono state negate per i precedenti penali
dell’imputato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 29.4.2014.

di speciale tenuità e delle attenuanti generiche.

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