Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31580 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31580 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUTTUSO FRANCESCO N. IL 13/11/1966
avverso l’ordinanza n. 2633/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
MANTOVA, del 15/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 16/06/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza del 15 settembre 2014 il Magistrato di sorveglianza di Mantova rigettava
l’istanza, avanzata dal detenuto Francesco Guttuso, volta ad ottenere l’ammissione provvisoria
all’affidamento in prova al servizio sociale, rilevando la pericolosità sociale dell’istante, la
commissione di evasione e della violazione delle prescrizioni imposte durante pregressi periodi
di detenzione domiciliare, nonché l’avvenuta occupazione abusiva dell’alloggio presso il quale

1.1 Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’interessato personalmente, il
quale ha dedotto che i controlli espletati presso il domicilio non avevano evidenziato la
presenza del proprio figlio perché assente per impegno lavorativo; che la pena residua
rientrava nei limiti previsti per l’accesso al beneficio richiesto e la propria volontà di cambiare
vita anche al fine di ricongiungersi alla compagna ed ai due figli minori.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso disposizione non impugnabile.
1.Come già affermato da costante orientamento espresso da questa Corte, il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza, reso ai sensi dell’art. 47 ord. pen., comma 4,
sull’istanza di applicazione provvisoria dell’affidamento in prova ha natura meramente
interinale di merito ed è destinato a perdere efficacia, a prescindere dal suo contenuto, se
reiettivo o positivo, con la successiva decisione del Tribunale di Sorveglianza, al quale gli atti
devono essere trasmessi e che deve decidere nel termine di 45 giorni. Stante il principio dì
tassatività dei mezzi d’impugnazione e l’impossibilità di estenderne l’applicazione in via
analogica, è soltanto contro tale decisione definitiva che va proposto il ricorso per cassazione,
a norma del combinato disposto dell’art. 678 cod.proc.pen., comma 1 e art. 666 cod.proc.
pen., comma 6. Né l’impugnabilità itheil può essere ricondotta all’effetto del provvedimento
sulla libertà personale dell’interessato, la cui condizione di limitazione è determinata dalla
condanna irrevocabile e, pertanto, è suscettibile di venire in rilievo soltanto nel caso di
eventuale concessione di misure alternative alla detenzione (Cass. sez. 1,

n.

22881 del

27/06/2006, Sachespi, Rv. 234291; sez. 1 n. 23261 del 02/04/2001, Bellia, rv. 219175; sez.
1, n. 5647 del 14/11/1994, Pensieri, rv. 200105).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella
proposizione di siffatto gravame, al versamento di una somma in favore della Cassa delle
Ammende, che si stima equo determinare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

1

avrebbe prospettato di poter abitare, al cui interno non erano stati rinvenuti i familiari.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015.

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