Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3158 del 28/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 3158 Anno 2014
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGRETTI ALDO N. IL 05/04/1971
MANZO CARMELA N. IL 19/09/1974
avverso il decreto n. 61/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/8~4e le conclusioni del PG Dott.

)(A•íz,

– 24-c)-”

Uditi difensor Avv.;/

CtD-zA–0

Data Udienza: 28/05/2013

RILEVATO IN FATTO
Con decreto in data 19.1.2012 la Corte d’appello di Napoli confermava il decreto del Tribunale
di Napoli del 15.12.2009/11.2.2010 nei confronti di AGRETTI ALDO (proposto) e Manzo
Carmela (terza interessata) con riferimento, tra l’altro, alla imposta misura della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per il periodo di anni tre e mesi sei,
nonché alla confisca dell’immobile intestato a Manzo Carmela, sito in Torre Annunziata alla Via
Vittorio Veneto n. 390.

aveva sottoposto l’Agretti alla suddetto misura di prevenzione, fosse ancora sussistente la
pericolosità qualificata del predetto, condannato per il reato di cui all’art. 74 DPR 309/90.
La partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti era stata
accertata fino a tutto il 2003, ed era di tutta evidenza la pericolosità del proposto nel periodo
in cui risultava che aveva fatto parte dell’associazione suddetta.
Con riguardo al periodo successivo, Il proposto nel novembre 2005 era stato arrestato per
detenzione di armi e scarcerato nel dicembre 2007; aveva poi subito un breve periodo di
detenzione dall’8.2 al 6.3.2008, e quindi era stato arrestato per il reato di partecipazione alla
suddetta associazione in data 4.11.2008.
La Corte territoriale concludeva che l’Agretti dovesse essere ritenuto socialmente pericoloso
anche nel periodo intercorrente tra il 2003 e il 4.11.2008, in considerazione del ruolo che
aveva rivestito nell’associazione, la quale peraltro non risultava che dopo il 2003 fosse stata
disarticolata; inoltre era indicativo della persistente pericolosità dell’Agretti il fatto che il GIP
avesse ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione della condotta criminosa fino al
17.10.2008, data nella quale aveva emesso il provvedimento cautelare.
Ulteriori elementi dai quali desumere la persistenza della pericolosità venivano indicati
nell’arresto nel novembre 2005 per detenzione di armi clandestine e nell’essersi l’Agretti
sottratto alla cattura dandosi alla latitanza, evidentemente con l’appoggio di soggetti come lui
appartenenti alla criminalità organizzata.
Il periodo trascorso in carcere tra la data dell’ultimo arresto (4.11.2008) e la pronuncia del
decreto del Tribunale (15.12.2009), cosi come gli indicati precedenti periodi di carcerazione
dopo il 2003, non apparivano idonei, o per la loro brevità o per l’assenza di elementi indicativi
di un mutamento di stile di vita del proposto, a vincere la presunzione relativa di persistente
appartenenza dello stesso alla criminalità organizzata.
Con riguardo al provvedimento di confisca del menzionato immobile, si deve premettere che il
Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 3.12.2008, aveva annullato il decreto di
sequestro preventivo emesso il 17.10.2008 dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di beni
appartenenti a Manzo Carmela, tra i quali vi era anche l’appartamento sito in Torre Annunziata
alla Via Vittorio Veneto n. 390.
La Corte d’appello riteneva che il predetto provvedimento non esplicasse un effetto preclusivo
nel presente procedimento di prevenzione, in considerazione del principio di autonomia tra il
1

La Corte d’appello riteneva che, al momento della pronuncia del decreto del Tribunale che

procedimento penale e il procedimento di prevenzione e della diversità di presupposti per
l’applicazione dell’art. 12-sexies D.L. 306/1992 e dell’art. 2-ter legge 575/1965.
Dopo aver preso in considerazione quali fossero le reali fonti di reddito dei coniugi AgrettiManzo all’epoca dell’acquisto dell’immobile sopra indicato e quale fosse il valore effettivo dello
stessi) all’epoca dell’acquisto, ha concluso che l’immobile in questione era sempre stato nella
indiretta disponibilità del proposto; che i suddetti coniugi all’epoca dell’acquisto non
disponevano di redditi provenienti da una lecita attività; che dal complesso degli elementi

criminale esercitata dal proposto.

Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l’annullamento,
con un primo motivo, per violazione di legge e carenza di motivazione per aver la Corte
territoriale ritenuto attuale la pericolosità qualificata del proposto al momento della pronunzia
del decreto del Tribunale, nonostante fossero trascorsi circa sei anni dall’epoca in cui era stata
accertata la sua partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti,
senza considerare inoltre che nel suddetto periodo l’Agretti aveva subìto lunghi periodi di
carcerazione sempre per reati non collegati alla partecipazione al sodalizio dedito al
narcotraffico.
Secondo il ricorrente, il decreto impugnato doveva essere annullato anche con riferimento alla
misura di prevenzione patrimoniale, poiché la pronuncia del Tribunale del riesame di Napoli che aveva annullato il sequestro preventivo (anche) dell’appartamento intestato a Manzo
Carmela, ritenendo che l’epoca dell’acquisto (1998) fosse di gran lunga anteriore a quella
(2003-2004) cui risalivano gli indizi della partecipazione dell’Agretti all’associazione criminosa
contestatagli – esplicava un effetto preclusivo nel procedimento di prevenzione, in quanto i due
procedimenti coinvolgevano le stesse parti e lo stesso bene, ed anche le finalità giuridiche e il
thema decidendum erano identici.
Peraltro, nel procedimento di prevenzione non erano emersi fatti nuovi che avessero
modificato i contenuti della cognizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di
legge, secondo il disposto dell’art. 4, decimo comma, dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue
che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di
legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi
esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di
provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto

2

raccolti si doveva desumere che il suddetto bene era stato acquistato con proventi dell’attività

art. 4 legge 1423/56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. 6
sentenza n.15107 del 17.12.2003, Rv. 229305).
La giurisprudenza di questa Corte ha anche precisato che con il ricorso per cassazione contro i
decreti emessi in materia di misure di prevenzione la motivazione deve ritenersi censurabile
per violazione di legge anche quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza
e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a
rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero, ancora, quando le linee

logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura

(Sez.

1 sentenza n.544 del 21.1.1999, Rv.212946).
Correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che, in sede d’appello avverso il menzionato
decreto del Tribunale, presupposto per l’applicazione della misura di prevenzione della
sorveglianza di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza fosse l’accertata e
attuale pericolosità del proposto fino al momento della pronuncia del Tribunale (eventuali fatti
successivi possono essere presi in considerazione o ai fini dell’aggravamento della misura o ai
fini della revoca della stessa).
La sussistenza della pericolosità anche nel periodo successivo alla commissione del reato di cui
all’art.74 DPR 309/90 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti), fino alla data del decreto pronunciato dal Tribunale, è stata motivata prendendo
in considerazione la condotta dell’imputato, e in particolare considerando la commissione di
reati, lo stato di latitanza e l’emissione da parte del GIP di ordinanza di custodia cautelare sul
presupposto della pericolosità dell’Agretti.
Sono stati presi in esami anche i periodi di detenzione subiti dal predetto, e con specifica
motivazione si è concluso che gli stessi non fossero idonei a far venir meno il giudizio di
pericolosità desumibile dai comportamenti posti in essere appena lo stesso era stato rimesso in
libertà.
È quindi infondato il motivo di ricorso con il quale si è sostenuto che la Corte territoriale non
avrebbe motivato sulla pericolosità del proposto, nel periodo successivo alla cessazione del
suddetto reato associativo.
Con riguardo alla misura di prevenzione patrimoniale, si deve rilevare che, contrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente, l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data
3.12.2008 (con la quale era stato annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP
del Tribunale di Napoli) non esplica alcun effetto preclusivo nel presente procedimento per un
duplice ordine di ragioni.
Formalmente, poiché Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni
previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva “endoprocessuale” riguardo alle questioni
esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto
o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi
da quelli già presi in esame (V. Sez. U. sentenza n. 14535 del 19.12.2006, Rv. 235908).
3

argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi

Quindi la suddetta ordinanza del Tribunale del riesame non può impedire di adottare nel
diverso procedimento di prevenzione un decreto di confisca, tanto più che, come correttamente
ha osservato la Corte d’appello, sono diversi i presupposti in base ai quali si deve applicare
l’art. 12-sexies D.L. 306/1992 e l’art. 2-ter legge 575/1965.
Sostanzialmente, poiché comunque non sussiste alcun effetto preclusivo se il provvedimento
successivo è stato adottato in presenza di nuovi elementi (v. Sez. 5 sentenza n.22626 del
28.4.2010, Rv. 247441), e non vi è dubbio che nel provvedimento impugnato sono stati presi

disponibilità finanziarie dei suddetti coniugi all’epoca dell’acquisto dell’immobile (1998) e
l’attività illecita nella quale era già coinvolto l’Agretti all’epoca suddetta.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 28 maggio 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

in considerazione diversi e nuovi elementi, non considerati dal Tribunale del riesame, quali le

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA