Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 31579 del 29/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 31579 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAMBRELLA VINCENZO N. IL 02/10/1950
avverso la sentenza n. 248/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del
28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 29/04/2014

R.G. 42779/13
Motivi della decisione
Zambrella Vincenzo ricorre avverso la sentenza 28.3.2013 della
Corte d’appello di Potenza, che lo ha condannato per tentata truffa
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
credibilità della persona offesa ed alla misura della pena.
Il ricorso è generico, svolge censure di merito ed è
manifestamente infondato.

illogico (e quindi non sindacabile in questa sede) che la Cafagna era una
sottoscrittrice apparente, che l’imputato usufruiva dei servizi e che non
vi erano errori nella determinazione della pena.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativannente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 29.4.2014.

La Corte territoriale ha motivato in modo non manifestamente

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